Cassazione civile Sez. II Ordinanza del 27/02/2017 n.4949

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Mercoledi 8 Marzo 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. MANNA Felice - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10558/2013 proposto da:

L.M.S., (OMISSIS), quale difensore di se stessa elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso il proprio studio;

- ricorrente -

e contro

MINISTERO DI GIUSTIZIA, (OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) SRL N (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, FOCELDA SRL;

- intimati -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. LUCIO CAPASSO che chiede accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

I sette le memorie di parte ricorrente.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ordinanza del 25/02/2013 il Consigliere delegato della Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. L.M.S. avverso il decreto di liquidazione dei compensi maturati quale difensore del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., riconosceva alla predetta la somma di Euro 1.125,00 oltre oneri accessori legali, ivi inclusi quelli fiscali.

L'opponente, infatti, assumeva di essere stata nominata quale difensore di fiducia del fallimento nella procedura svoltasi dinanzi alla Corte d'Appello di Roma relativa al reclamo proposto dalla società fallita avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, e che il fallimento era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 144.

Osservava altresì che il procedimento di reclamo era stato definito con sentenza della Corte d'Appello n. 4966 del 22 novembre 2011, e che con successivo decreto del 5 giugno 2012 alla ricorrente erano stati liquidati i compensi per l'attività professionale svolta in misura pari ad Euro 550,00, pari alla metà dell'importo complessivo di Euro 1.100 (di cui 300,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari), ritenendosi che si trattava di procedimento svoltosi in camera di consiglio, tenuto altresì conto che il processo si era celebrato dinanzi alla Corte d'Appello. ...

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