Con la sentenza n. 1795/2019, pubblicata il 14.03.2019, la Corte di Appello di Roma ha ribadito il principio affermato dalla Corte di legittimità ( cfr. Cass. Sez. “ – Sentenza n. 30592 del 20.12.2017) secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese legali, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese devono dipartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, co 2 c.p.c. rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito il quale non è tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.
La pronuncia si colloca nell’ambito di un costante indirizzo espresso dal Giudice di legittimità che sul punto ha più volte chiarito che nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendosi piuttosto valutare l'oggetto della lite nel suo complesso (cfr. Cass. 31.1.2014, n. 2149; cfr. altresì Cass. 24.1.2013, n. 1703).
La reciproca soccombenza che si concreta sia nei casi in cui plurime e contrapposte domande siano formulate nel medesimo processo fra le stesse parti sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass. 22.2.2016, n. 3438) valutata in relazione all’oggetto della lite complessivamente considerato, consente al giudice di regolare in via discrezionale le spese di liti con giudizio insindacabile in sede di legittimità.