Con l'ordinanza n.9764 dell'8 aprile 2019 la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema dell'affidamento congiunto in relazione alla necessità che il giudice fornisca adeguata motivazione nel caso ritenga di limitare o comprimere la “bigenitorialità”, che ne costituisce l'elemento essenziale.
Mercoledi 10 Aprile 2019 |
Il caso: Il tribunale disponeva l'affidamento congiunto di una minore di pochi anni ad entrambi i genitori, ma nel contempo stabiliva che il padre poteva vedere la figlia a fine settimana alterni, ossia ogni quindici giorni, escludendo la frequentazione infrasettimanale.
La Corte d'Appello riduceva la misura dell'assegno di mantenimento e confermava nel resto le modalità di visita del padre.
Il padre ricorre in Cassazione per lesione del diritto alla bigenitorialità, dolendosi del fatto che il provvedimento della Corte territoriale non prevedeva tempi di permanenza infrasettimanali della figlia presso il padre e di frequentazione con la minore in misura tendenzialmente paritetica rispetto a quelli di permanenza presso il genitore collocatario, sì da consentire, nella assiduità dei rapporti, anche l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Per il ricorrente, la tenera età della figlia non sarebbe di ostacolo all'incremento del tempo di frequentazione», avendo la giurisprudenza da tempo riconosciuto l'importanza di una più assidua disciplina del tempo di permanenza del figlio presso il padre, per consentire “l'instaurarsi di un solido legame tra padre e figlio”.
Per il ricorrente, La Corte territoriale avrebbe omesso di indicare elementi volti a dimostrare l'inidoneità genitoriale del padre, odierno ricorrente, tali da giustificare i ristretti tempi di visita.
La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso del padre, ribadisce in materia di affidamento dei figli quanto segue:
a) nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi;
b) la stessa Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'articolo 8 della Cedu, pur riconoscendo all'autorità ampia libertà in materia di diritto di affidamento, evidenzia la necessità di un più rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", tali intendendo quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori;
c) le "restrizioni supplementari” precisa le Corte, comportano il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, pregiudicando il preminente interesse del minore;
Nel caso in esame, in applicazione dei principi sopra esposti, per gli Ermellini la Corte d'Appello ha errato per i seguenti motivi:
1) dopo aver ritenuto che la minore «abbisogna di mantenere e semmai intensificare i rapporti con il padre, ma in maniera graduale», ha, poi, con motivazione praticamente assente, dato acritica conferma ai provvedimenti del giudice di primo grado, senza tener conto delle critiche mossa dal padre con l'atto di impugnazione;
2) per la Suprema Corte nella decisione impugnata manca del tutto una specifica motivazione in ordine alle eventuali ragioni che hanno indotto la Corte di merito ad escludere una frequentazione infrasettimanale con il padre, in violazione del principio della bigenitorialità;
3) la Corte d'Appello omette del tutto di prendere in esame la condotta ostracistica della madre,pur trattandosi di una condotta gravemente lesiva del diritto del minore alla bigenitorialità, garanzia di stabile consuetudine di vita e di ferme relazioni affettive con entrambi;
4) di contro, i giudici di appello non evidenziano ragioni di indegnità o di incapacità del padre di prendersi cura della figlia, mancando peraltro di evidenziare, tra i requisiti di idoneità genitoriale del genitore collocatario, anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e sana.