In tema di spese processuali, le Sezioni Unite hanno stabilito che la parte vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese per il consulente tecnico di parte anche senza provare di averlo pagato, bastando la prova di aver assunto l'obbligo di remunerarlo, trattandosi di spese processuali ex art. 91 c.p.c.
| Venerdi 21 Agosto 2026 |
La decisione risolve un contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità sulla prova necessaria per ottenere la rifusione delle spese di consulenza tecnica di parte. Le Sezioni Unite hanno preferito l'orientamento meno rigoroso, equiparando tali spese a quelle per l'assistenza difensiva, liquidabili anche d'ufficio a prescindere dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. La pronuncia offre così un criterio uniforme destinato a orientare le prassi processuali future, agevolando la posizione della parte vittoriosa che non abbia ancora saldato il proprio consulente. Resta invece ferma la diversa disciplina delle spese sostenute per una perizia di parte nella fase stragiudiziale, che restano soggette a domanda e prova specifica.
Tizio e Caia, comproprietari di fondi agricoli coltivati ad albicoccheto in Sicilia, agirono in giudizio contro l'Amministrazione regionale e l'Autorità di Bacino competente, chiedendo il risarcimento dei danni provocati da quattro esondazioni di un torrente demaniale, verificatesi tra il 2015 e il 2018 e riconducibili, secondo gli attori, alla mancata manutenzione dell'alveo e delle sponde.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche accolse la domanda, riconoscendo la responsabilità dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma attribuì agli attori un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. per l'omessa manutenzione dei fossi di scolo esistenti sui propri fondi; liquidò quindi il danno emergente e il lucro cessante, oltre agli interessi compensativi di mora, e condannò le Amministrazioni convenute in solido.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, investito del gravame degli attori, confermò integralmente la decisione di primo grado quanto a:
Pur dichiarando di rigettare l'appello, il giudice di secondo grado condannò tuttavia le Amministrazioni a corrispondere la rivalutazione monetaria sull'importo liquidato, secondo gli indici Istat.
Gli attori impugnarono la sentenza d'appello con un ricorso articolato in diciotto motivi. Le censure investivano, tra l'altro, l'attribuzione del concorso di colpa, il rigetto delle prove testimoniali richieste in primo grado, la motivazione sulla liquidazione del danno, la mancata attualizzazione degli importi risarcitori e il calcolo degli interessi compensativi di mora.
Al centro dell'attenzione, per quel che qui interessa, si colloca l'undicesimo motivo, con cui i ricorrenti censuravano la sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto non dovuta la rifusione delle spese sostenute per il proprio consulente tecnico di parte, sul presupposto che non fosse stata data prova dell'effettivo pagamento del compenso al professionista incaricato.
Le Sezioni Unite hanno anzitutto chiarito che il motivo non restava assorbito dall'accoglimento di altre censure, poiché il rigetto della domanda di rifusione era stato motivato dal giudice d'appello per una ragione di diritto sostanziale, e non processuale, e dunque restava fuori dall'effetto espansivo della cassazione con rinvio.
Nel merito, la Corte ha rilevato l'esistenza di un contrasto, in parte inconsapevole, nella propria giurisprudenza:
Le Sezioni Unite hanno aderito al secondo orientamento. Le spese sostenute o da sostenere per remunerare il consulente tecnico di parte rientrano infatti tra le spese processuali disciplinate dall'art. 91 c.p.c., alla stregua di quelle per l'assistenza del difensore: nessuno, osserva la Corte, richiederebbe alla parte vittoriosa la prova di aver già pagato l'avvocato per ottenere la rifusione dei relativi onorari, e lo stesso principio deve valere per il consulente di parte. L'assunzione dell'obbligo di pagamento si presume, del resto, dal solo conferimento dell'incarico professionale, trattandosi di mandato oneroso ai sensi dell'art. 1709 c.c.
Diversamente vanno invece trattate le spese sostenute nella fase stragiudiziale per ottenere una perizia di parte: non essendo spese processuali ma vero e proprio danno emergente, esse richiedono una specifica domanda e la prova del danno, sia pure limitata, quando il compenso non sia stato ancora corrisposto, alla prova dell'assunzione dell'obbligazione o della necessità della spesa futura.
Sulla base di tali premesse la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto: «la nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l'obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell'art. 1709 c.c. Pertanto la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all'art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall'avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l'altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto»; «il risarcimento del danno emergente consistito nella necessità di dover sostenere una spesa non ha per presupposto la dimostrazione, da parte del danneggiato, che quella spesa sia stata sostenuta»; «se la vittima di un fatto illecito chiede di essere risarcita di una spesa che assume già sostenuta, ha l'onere di provare il pagamento; se invece chiede di essere risarcita di una spesa necessaria, ma non ancora sostenuta, ha l'onere di provare soltanto o di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l'utilità della spesa da sostenere in futuro».
La Corte ha respinto i primi quattro motivi di ricorso, tutti riferiti al concorso di colpa attribuito ai danneggiati, ritenendo che il giudice d'appello potesse legittimamente sostituire la propria motivazione a quella di primo grado e che non si fosse formato alcun giudicato interno sul punto.
Sono stati invece accolti, oltre all'undicesimo motivo:
Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti dall'accoglimento delle censure sopra indicate.