Spese per la casa familiare sul terreno del coniuge: la Cassazione conferma la non rimborsabilità

Cassazione: ordinanza n. 22862 del 07/07/2026.
A cura della Redazione.
Spese per la casa familiare sul terreno del coniuge: la Cassazione conferma la non rimborsabilità

Per la Cassazione, le spese sostenute da un coniuge per costruire la casa familiare su terreno di proprietà esclusiva dell'altro, se riconducibili al dovere di contribuzione economica ex art. 143 c.c., non sono ripetibili, anche quando la provvista derivi da un conto corrente cointestato ai coniugi.

Venerdi 7 Agosto 2026

La pronuncia conferma un orientamento già consolidato: le spese sostenute da un coniuge per costruire o migliorare la casa familiare, anche se realizzata su un terreno di proprietà esclusiva dell'altro, non danno diritto ad alcun rimborso quando siano riconducibili al dovere di contribuzione economica previsto dall'art. 143 c.c.

Il principio si applica anche quando il denaro utilizzato provenga, in tutto o in parte, da un conto corrente cointestato ai coniugi, circostanza che non muta la natura solidaristica dell'esborso.

Il caso

Tizio e Caia, coniugi in regime di comunione legale, si sono successivamente separati. In costanza di matrimonio era stato costruito, su un terreno di proprietà esclusiva della moglie (donatole dal padre), l'immobile adibito a casa familiare. Tizio ha convenuto in giudizio Caia chiedendo la condanna al pagamento di 75.000 euro, corrispondenti a suo dire alla metà del valore o del costo del fabbricato, sostenendo di averne sostenuto integralmente le spese con i proventi della propria attività di lavoro dipendente, essendo la moglie casalinga e priva di reddito. Caia ha resistito, affermando di aver costruito l'immobile in economia con l'aiuto dei propri genitori e del fratello, e di averne sopportato le spese in qualità di coltivatrice diretta.

Il Tribunale ha respinto la domanda di Tizio, rilevando che:

  • il terreno donato alla moglie non era rientrato nella comunione legale
  • Tizio non aveva provato di essere stato l'unico a contribuire economicamente alla costruzione, in quanto gran parte dei pagamenti proveniva da un conto corrente cointestato ai due coniugi
  • l'eventuale contributo di Tizio doveva comunque ricondursi all'obbligo di collaborazione economica alla famiglia previsto dagli artt. 143 e 147 c.c., trattandosi dell'immobile adibito a casa familiare, e non era pertanto ripetibile

La Corte d'appello ha confermato integralmente la decisione, ritenendo che la presunzione di contitolarità delle somme depositate sul conto cointestato non fosse stata superata da Tizio e che, in ogni caso, le spese da lui sostenute rientrassero nell'adempimento del dovere di contribuzione familiare, come tali non ripetibili.

I motivi del ricorso

Tizio ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Con il secondo e il terzo ha lamentato la violazione degli artt. 143,147,2697 e 2033 c.c., sostenendo che le somme da lui versate per la costruzione dell'immobile non potessero essere qualificate come adempimento del dovere di contribuzione familiare, ma dovessero considerarsi un esborso eccedente tale obbligo e quindi ripetibile. Con il primo motivo ha censurato la valutazione della testimonianza resa dalla cugina di Caia, ritenuta dai giudici di merito priva di efficacia probatoria. Con il quarto e il quinto motivo ha lamentato il mancato accoglimento dell'istanza di consulenza tecnica volta a quantificare il valore dei lavori eseguiti.

La decisione della Cassazione e il principio di diritto

La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando integralmente l'impostazione dei giudici di merito sulla non rimborsabilità delle spese. Ha ribadito che le spese effettuate da un coniuge per soddisfare i bisogni della famiglia, ivi comprese quelle sostenute per realizzare o migliorare la casa adibita ad abitazione coniugale su un immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, costituiscono adempimento del dovere di contribuzione economica di cui all'art. 143 c.c. e, quando riconducibili a tale logica solidaristica, non generano alcun diritto al rimborso, neppure quando la provvista utilizzata derivi da un conto corrente cointestato ai coniugi.

I motivi con cui Tizio chiedeva di qualificare diversamente le proprie spese sono stati dichiarati inammissibili, in quanto diretti a ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi di fatto già apprezzati, in modo conforme, dal Tribunale e dalla Corte d'appello: entrambi i giudici di merito avevano infatti riconosciuto che, al più, poteva ritenersi provato un contributo economico di Tizio rientrante nei doveri di solidarietà familiare, e non un esborso eccedente tale obbligo idoneo a fondare una pretesa creditoria.

Quanto al primo motivo, relativo alla testimonianza della cugina di Caia, la Cassazione ha comunque colto un errore di diritto nella sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva qualificato tale deposizione, riferita a dichiarazioni potenzialmente confessorie rese da Caia a un terzo, come testimonianza de relato actoris, sostanzialmente priva di valore probatorio. La Cassazione ha chiarito che tale tipo di deposizione andava invece valutato alla luce dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., relativo alla confessione stragiudiziale resa a un terzo, liberamente apprezzabile dal giudice in base al complesso delle risultanze istruttorie. L'errore non è stato tuttavia ritenuto decisivo, perché la sentenza impugnata aveva comunque sottoposto la deposizione a un vaglio critico, rilevandone l'insufficienza probatoria rispetto ai fatti allegati da Tizio; anche il primo motivo è stato quindi respinto.

Anche l'istanza di consulenza tecnica è stata ritenuta correttamente non ammessa, avendo natura meramente esplorativa e non essendo idonea a colmare la lacuna probatoria relativa all'esistenza stessa del credito vantato da Tizio.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 22862 2026

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