È ammissibile la domanda di liquidazione ex art. 14 ter L. n. 3/2012 anche ove il debitore non abbia nel proprio patrimonio né beni mobili, né beni immobili. Questo principio è stato espresso dal Tribunale di Rovigo con decreto del 31.01.2018.
Giovedi 17 Maggio 2018 |
L'elaborazione dell'istituto della liquidazione, prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/2012, sulla base della procedura fallimentare fa ritenere che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, possa essere sufficiente un attivo costituito da soli crediti o denaro, ovvero beni già liquidi. Anche in tale ipotesi, pertanto, sussiste l'utilità della nomina del liquidatore, che viene comunque a svolgere l'importante compito di accertamento dei crediti, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto.
L’istituto della liquidazione ai sensi dell’art. 14 ter della Legge n. 3/2012 viene ritenuto ammissibile anche nell’ipotesi in cui il debitore sia privo di beni immobili e mobili. Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Rovigo, con decreto del 31.01.2018.
La questione trae origine dalla domanda di liquidazione ex art. 14 ter della Legge n. 3/2012 presentata da una persona fisica (non in esercizio d’impresa) in stato di sovraindebitamento. Nella relazione dell’O.C.C. venivano chiarite sia le cause dell’indebitamento, dovute a “vicende di carattere personale”, sia le ragioni dell’incapacità ad adempiere, ravvisate “nell’assenza di beni e redditi sufficienti alla soddisfazione integrale dei debiti maturati”.
Nel citato decreto, in contrapposizione con l’orientamento di parte della dottrina e della giurisprudenza che esclude la ragione stessa dell’istituto in assenza di tali beni da liquidare, il Tribunale ha ritenuto ammissibile la procedura in esame sulla base della sua assimilabilità con l’istituto fallimentare.
L’istituto della liquidazione, così come concepito dal Legislatore, è stato mutuato dalla procedura fallimentare con cui si ravvisa una simmetria terminologica e funzionale. Quest’ultima non richiede necessariamente la presenza di beni mobili ed immobili nell’attivo fallimentare, potendo lo stesso essere costituito solo da crediti o da denaro, ovvero da beni già liquidi. In più l’assimilazione degli strumenti di composizione della crisi, destinata ai soggetti non fallibili, alle procedure concorsuali, previste per i soggetti fallibili, è avvenuta nell’ottica simmetrica di liquidazione contestuale a tutti i creditori e di riabilitazione economica del debitore.
In ogni caso, anche ove i beni dell'attivo risultino già liquidi, il ruolo del liquidatore rimane rilevante, dato che gli sono demandate le attività di accertamento dei crediti, di riconoscimento dei diritti di prelazione e di predisposizione dei piani di riparto.
Da un’attenta analisi delle disposizioni della Legge n. 3/2012 è possibile ricavare elementi utili a supporto del principio esposto: a norma dell’art. 14 quinquies lettera d) il Giudice “ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore”. L’utilizzo dell’avverbio “quando”, pertanto, farebbe comprendere le possibilità liquidatorie alternative che si presentano al liquidatore, sicché appare indubbio che possa essere contemplata la liquidazione anche se tali beni non sussistono nell’attivo.
A parere del Tribunale, un ulteriore aspetto che verrebbe a confermare l’ammissibilità del procedimento di liquidazione deve essere ravvisato nella lettura dell’art. 14 quater della Legge n. 3/2012, che disciplina l’istituto della conversione. Se da un lato, infatti, alcun dubbio sussiste circa l’ammissibilità degli accordi o dei piani del consumatore fondato su un attivo costituito da soli crediti, altresì deve ammettersi l’ammissibilità della liquidazione qualora questa risulti il frutto della conversione degli stessi al verificarsi delle ipotesi previste dall’art. 14 quater.
Se ne deduce, quindi, che anche la procedura di liquidazione sia presentabile ove sussista un difetto ab origine di un compendio mobiliare o immobiliare. Contrariamente opinando, si giungerebbe ad ammetterne l’ammissibilità solo nei casi di esito infausto degli altri due istituti, anche per fatti imputabili al debitore, mentre sarebbe precluso ove il compendio da liquidare fosse privo di beni mobili ed immobili. Ciò contrasterebbe, tuttavia, con la struttura stessa della Legge n. 3/2012, che ha previsto il rimedio liquidatorio come il più ampio e contenitivo di tutte le procedure previste.
Con tale impostazione il Tribunale sembra voler confermare la necessità, ai fini del giudizio di ammissibilità, della sola presenza dei presupposti dettati dalla Legge n. 3/2012, articoli 14 ter e ss. I citati articoli specificano chiaramente i requisiti d’ammissibilità della domanda di liquidazione, indicandone il contenuto minimo e la documentazione necessaria per la sua procedibilità.
L’art. 14 quinques, anzi, prevede espressamente il limite di valutazione a cui è tenuto l’organo giudicante ai fini della decisione di ammissibilità della domanda; specifica che: “il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’art. 14 ter, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione”. Non v’è, pertanto, alcun riferimento normativo né al fatto che il compendio liquidatorio debba essere costituito da beni mobili e immobili né, a ben vedere, che lo stesso abbia un valore tale da consentire il soddisfacimento, seppur parziale, dei creditori. La valutazione ai fini della decisione sull’ammissibilità della domanda deve basarsi, quindi, sull’accertamento dell’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 14 ter della Legge n. 3/2012.