Sosta in area parcometro senza ticket per malfunzionamento: l'onere della prova

A cura della Redazione.
Sosta in area parcometro senza ticket per malfunzionamento: l'onere della prova

In caso di contestazione per sosta dell'autovettura in area parcometro senza esposizione del ticket, spetta al ricorrente di dare prova dei fatti impeditivi del pagamento.

Venerdi 8 Novembre 2024

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8313/2024.

Il caso: Uno studio legale associato proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di Ravenna in opposizione all'ordinanza-ingiunzione dal Prefetto della Provincia di Ravenna, a séguito del verbale di contestazione redatto dalla Polizia Locale di Cervia per violazione dell'art. 157, commi 6 e 8 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, ‘CdS’) per sosta dell'autovettura in area parcometro senza esposizione del ticket.

I ricorrenti deducevano che il parcometro non era abilitato al pagamento con carta di credito, come invece imposto dal comma 901 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, a far data dal 1 luglio 2016, estendeva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 15 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) a tutti i soggetti che effettuano le attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, inclusa la pubblica amministrazione.

Il Giudice di Pace, nella contumacia dell'amministrazione, accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza-ingiunzione compensando integralmente le spese.

Avverso detta pronuncia interponeva appello il Ministero dell'Interno: il Tribunale di Ravenna accoglieva il gravame osservando che

- all'epoca dei fatti in contestazione, i parcometri installati sul territorio comunale di Cervia erano tutti abilitati a ricevere pagamenti anche con carte di credito;

- l'opponente non contestava un cattivo funzionamento dell'apparecchiatura, e comunque l'onere della prova della presenza di un parcometro non abilitato o malfunzionante sarebbe stato a suo carico.

Lo Studio legale ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, osserva quanto segue:

a) l’onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto «tutto il possibile per osservare la legge», cosicché «nessun rimprovero possa essergli mosso», rimane a carico dell’agente;

b) nel caso di specie, riguardante la contestazione per sosta dell'autovettura in area parcometro senza esposizione del ticket, una volta installati i parcometri secondo le prescrizioni normative, inclusa l’abilitazione al pagamento con carta di credito, l’obbligo della P.A. di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa si esaurisce nella dimostrata violazione da parte dell’intimato;

c) spettava, dunque, al ricorrente di dare prova dei fatti impeditivi del pagamento, che non si sarebbe comunque esaurita nella dimostrazione del malfunzionamento o non funzionamento del pagamento mediante carta di credito, bensì avrebbe dovuto estendersi alla impossibilità di qualsiasi modalità di pagamento, incluso il versamento del danaro contante, posto che il non essere in possesso di altro mezzo di pagamento (p.e., moneta) non costituisce esimente rispetto alla sosta dell'autovettura in area destinata esclusivamente a parcometro senza esposizione del ticket.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 8313 2024

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.011 secondi