Modifica condizioni di separazione: sì alla domanda riconvenzionale di divorzio

Modifica condizioni di separazione: sì alla domanda riconvenzionale di divorzio

Si segnala la sentenza non definitiva dell'11 luglio 2024 con cui il Tribunale di Brescia, in un giudizio instaurato per la modifica delle condizioni di sepaarzione, ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale dell'ex marito di scioglimento del matrimonio.

Lunedi 11 Novembre 2024

Il caso: Mevia presentava ricorso per chiedere la modifica delle condizioni di separazione; il resistente si costituiva in giudizio, chiedendo in via riconvenzionale lo scioglimento del matrimonio.

A seguito della prima udienza, il giudice adottava provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti; con successiva istanza il resistente chiedeva l'emissione della sentenza parziale di divorzio.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, osservando che:

a) l'art. 473-bis.49 c.p.c. prevede che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a queste connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale;

b) ad avviso del Collegio, l'utilizzo del plurale "atti introduttivi" e "parti" consente sicuramente al convenuto di proporre la domanda riconvenzionale di divorzio in un giudizio di separazione personale;

c) dalle norme entrate in vigore il 28.2.23 per disciplinare il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis e ss. c.p.c.) possono desumersi argomenti sia contrari sia favorevoli all'ammissibilità di tale domanda anche in un giudizio di modifica delle condizioni di separazione;

d) in merito ai secondi, gli argomenti a favore sono:

- l'unicità del rito per i procedimenti di separazione, divorzio e modifiche (non più soggetti, questi ultimi, al c.d. rito camerale);

- il generale favor per la trattazione unitaria in caso di connessione soggettiva e oggettiva (oltre allo status, infatti, si controverte in entrambi i casi di affidamento e tempi di permanenza dei figli con i genitori, di assegni di mantenimento per la prole e il coniuge; per l'ammissibilità del c.d. cumulo nei procedimenti congiunti, cfr. Cass. n. 28727/23);

- motivi di opportunità pratica, cioè di risparmio di energie processuali, perché si evita al resistente la presentazione di un separato ricorso di divorzio da trattare parallelamente a quello di modifica;

Decisione: in attesa di meglio approfondire la questione - a quanto consta, non ancora emersa nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale - il Collegio ritiene, nel caso concreto, di poter accogliere la domanda del resistente, nella non opposizione della ex moglie alla pronuncia del divorzio.


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