La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 25770 del 14 ottobre 2019 torna ad occuparsi di quale valenza probatoria abbiano le dichiarazioni dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale nell'ambito di un giudizio civile ove sia parte in causa la compagnia di assicurazioni.
Mercoledi 16 Ottobre 2019 |
Il caso: M.M. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva rigettato l'impugnazione incidentale proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Spoleto con la quale, accertata la corresponsabilità con J.V. in ordine al sinistro stradale verificatosi attraverso la collisione dei veicoli da loro condotti, aveva omesso di condannare la compagnia di assicurazione al relativo risarcimento, affermando che la presunzione portata dal modello CAI a doppia firma prodotto, relativo alla dinamica dell'incidente, dovesse ritenersi superata da elementi indiziari opposti che, pur consentendo la reciproca condanna risarcitoria, legittimavano il rigetto della domanda nei confronti della compagnia di assicurazione.
Il ricorrente lamenta in particolare la violazione dell'art. 143 CdA che, pur facendo salva la prova contraria della impresa di assicurazione, attribuisce al modello C.A.I., sottoscritto da entrambe le parti, la presunzione di veridicità dei fatti in esso descritti.
La Corte di Cassazione coglie l'occasione per ribadire sul punto quanto segue:
A) nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore. il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo;
B) da qui la necessità che il giudizio debba concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano;
C) pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro;
D) la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice;
e) il modello CAI è una prova documentale con efficacia confessoria e rappresenta un'elemento istruttorio che, insieme a tutte le altre emergenze processuali, incluse quelle idonee a superarla , consente al giudice di giungere all'accertamento del fatto, e cioè alla decisione sull'an debeatur.