In tema di responsabilita' civile, la domanda con la quale un soggetto chiede il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.
Mercoledi 30 Agosto 2023 |
Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24647 del 16 agosto 2023.
Il caso: Lucilla, all'epoca dei fatti minorenne, si trovava sull'automobile del padre, guidata in quel momento dalla madre, quando si verificava un incidente (la vettura si e' scontrata con un'altra) che comportava per la ragazza il ricovero, un periodo di coma, poi una riabilitazione e dunque danni permanenti.
Lucilla quindi tramite curatore speciale, agiva nei confronti sia dei genitori (conducente e proprietario della vettura su cui era trasportata) che del proprietario e conducente del veicolo antagonista, e delle rispettive assicurazioni.
Il Tribunale di Salerno riconosceva un concorso di colpa di entrambe le parti convenute, ed, espletata consulenza tecnica sull'ammontare dei danni, le condannava al risarcimento del danno permanente, stimato nel 27%, nella misura di 156.818,00 Euro.
Tuttavia escludeva sia la personalizzazione del danno non patrimoniale, che il danno alla capacita' lavorativa generica, che il danno patrimoniale da spese mediche future; la decisione veniva confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Salerno.
Lucilla, divenuta maggiorenne, ricorre in Cassazione, deducendo, come secondo motivo, violazione degli articolo 115 c.p.c. e 1123 c.c.;in particolare:
- la ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni genericamente intesi, o meglio, aveva chiesto che venisse riconosciuta la somma di 400 mila Euro per i danni complessivamente subiti, da specificare poi in corso di causa, o per quelli che in corso di causa sarebbero risultati, utilizzando una formula generica ma in realta' onnicomprensiva;
- la Corte di Appello, invece, ha negato sia il risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese mediche future, pure stimate dal CTU, sia il danno da perdita di capacita' lavorativa generica, con l'argomento che la richiesta di risarcimento era generica, e che quelle voci di danno non erano state specificate.
Per la Cassazione il secondo motivo è fondato e, nel cassare la sentenza impugnata con rinvio, sul punto ribadisce quanto segue:
a) in tema di responsabilita' civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta" (Cass. 20643/ 2016; Cass. 17879/ 2011; Cass. 22514/ 2014);
b) non integra mutamento della domanda la successiva specificazione del tipo di danno (Cass. 26505/ 2009), ed anche ove la domanda di risarcimento anziche' essere omnicomprensiva, contenga l'indicazione di specifiche voci di danno, quella specificazione deve intendersi come mera esemplificazione;
c) nel caso in esame, la ricorrente aveva richiesto il risarcimento di tutti i danni derivanti dal fatto illecito, e non aveva dunque onere di specificare la natura singola e distinta di ciascuno di essi.
Cassazione civile ordinanza 24647 2023