Si' alle separazioni e divorzi in comune anche se previsto l'assegno di mantenimento o di divorzio

Si' alle separazioni e divorzi in comune anche se previsto l'assegno di mantenimento o di divorzio

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4478/2016 chiarisce la finalità e la portata delle norme del  D.L. n. 132 del 2014 relative alla possibilità per i coniugi di separarsi o divorziare avanti all'Ufficiale di Stato Civile.

Venerdi 18 Novembre 2016

Com'è noto, il  D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 (recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"), convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 10 novembre 2014, ha introdotto, nell'art. 12, una nuova procedura di separazione personale tra i coniugi e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti al sindaco, quale ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 396 del 2000.

I coniugi possono quindi ricorrere a tale procedura a condizione che essi non abbiano figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (comma 2) e che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (comma 3).

In merito al comma 3, che parla genericamente di "patti di trasferimento patrimoniale", si sono registrate due diverse interpretazioni: una tesi restrittiva, per la quale esso vieterebbe solo i trasferimenti di beni una tantum in analogia con quanto previsto dall'art. 5, comma ottavo, della L. n. 898 del 1970, e una tesi estensiva, che estende il divieto a tutti gli accordi economici, anche quelli che prevedano la corresponsione periodica di danaro mediante un assegno per il mantenimento del coniuge più debole.

Con la circolare n. 6/2015, il Ministero dell’Interno, dopo vari tentennamenti e ripensamenti, ha accolto la interpretazione più “restrittiva”, per cui sarebbe esclusa dal divieto normativo solo la previsione, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento) sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno di divorzio).

Il divieto legislativo di cui all'art. 12, comma 3, del D.L. n. 132 del 2014 sarebbe limitato quindi, secondo l'indirizzo interpretativo seguito in ultimo dal Ministero, alla corresponsione, in un'unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum), poiché si tratterebbe di una attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).

Alcune Associazioni impugnavano la suddetta circolare avanti al T.A.R. per il Lazio, che con la sentenza n. 7813 del 07/07/2016 annullava la circolare: il divieto veniva così esteso ad ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia: il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ritiene di aderire al secondo orientamento sopra descritto, e avallare quindi la circolare ministeriale: si osserva in sentenza che:

a) l'espressione " patti di trasferimento patrimoniale", contenuta nella disposizione di legge, in effetti presta il fianco ad incertezze interpretative circa l'estensione del divieto in una materia, come quella in esame, nel quale assume centrale rilievo ed è controverso lo stesso delicato rapporto tra l'autonomia privata delle parti e il controllo dell'ordinamento su eventuali condizioni sperequate in danno del coniuge economicamente più debole all'interno di una procedura che, per dichiarata finalità del legislatore, intende seguire un iter sottratto al sindacato giurisdizionale;

b) d'altro canto l'espressione "patti di trasferimento patrimoniale" si riferisce, letteralmente, agli accordi traslativi della proprietà (o di altri diritti) con i quali i coniugi decidono, mediante il c.d. assegno una tantum di regolare l'assetto dei propri rapporti economici una volta per tutte e di trasferire la proprietà o la titolarità di altri diritti sui beni da uno all'altro, anziché prevedere la corresponsione di un assegno periodico;

c) il divieto dei "patti di trasferimento immobiliare" mira esclusivamente ad evitare che con gli accordi stipulati in seno a tale procedura, anche per i limitati poteri di verifica che l'ufficiale di stato civile può esercitare nell'ambito delle proprie competenze, possano realizzarsi una volta per tutte trasferimenti di beni (o di altri diritti) che, per la loro particolare rilevanza socio-economica, incidono irreversibilmente sul patrimonio dei coniugi e, in quanto tali, richiedono un controllo sia formale che sostanziale, sulla ‘equità' di tali condizioni, inteso a scongiurare una definitiva compromissione economica del coniuge più debole;

d) del resto, il coniuge economicamente ‘più forte' non ha un diritto potestativo alla conclusione della procedura semplificata di cui all'art. 12 del D.L. n. 132 del 2014  può costringere quello ‘più debole' ad un accordo davanti all'ufficiale dello stato civile: il coniuge ‘più debole' non solo può sempre rivolgersi ad un legale, per esperire tale procedura a condizioni eque o tentare la negoziazione assistita, ma mantiene inalterato, il diritto potestativo di adire il Tribunale;

e) vicerversa, l'opposta interpretazione, che priva i coniugi, intenzionati ad accordarsi secondo condizioni economiche liberamente pattuite, di una possibilità aggiuntiva espressamente offerta loro dal legislatore, restringe, o addirittura vanifica del tutto la portata innovativa dell'istituto;

In conclusione, i coniugi potranno quindi consensualmente separarsi o divorziare avanti all’Ufficiale dello stato civile e inserire nell'accordo l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno di mantenimento o di assegno divorzile.

Allegato:

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4478 del 26/10/2016

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