Si segnala l'ordinanza n. 19814/2016 con la quale la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla validità della notifica a mezzo PEC di un atto privo della dicitura nell'oggetto del messaggio: “Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994".
Sabato 19 Novembre 2016 |
Il caso: il sig. R.G. citava in giudizio la Provincia di Viterbo per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di una insidia stradale ascritta a responsabilità dell'Ente convenuto; il Tribunale in primo grado rigettava la domanda, decisione, questa, che veniva poi confermata dalla Corte d'Appello di Roma.
Il danneggiato quindi propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, mentre la Provincia si costituisce con controricorso.
Il ricorrente deposita una memoria ove eccepisce, tra l'altro, la nullità della notificazione del controricorso, perché eseguita a mezzo posta elettronica certificata, ma senza che fosse indicato nell'oggetto del messaggio la dizione "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994".
La Suprema Corte, nel ritenere del tutto infondata la suddetta eccezione, osserva che:
- la L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, comma 4, stabilisce che quando l'avvocato esegue la notificazione di atti processuali per mezzo della posta elettronica certificata, "il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994".
- nel caso di specie, il messaggio inviato dal difensore della Provincia di Viterbo al difensore del ricorrente reca nel campo dedicato all'oggetto la dizione: "Notifica controricorso in cassazione"; in calce al testo del controricorso è tuttavia inserita la relazione di notificazione, che è intitolata: "Relazione di notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994";
- nessuna nullità può essere dichiarata, per due ragioni:
a) la L. n. 53 del 1994, art. 11, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti" non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità;
b) anche le nullità di cui alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 11, sono sanate, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo: nel caso de quo ciò è certamente avvenuto, dal momento che lo stesso ricorrente mostra di avere ricevuto la notifica del controricorso ed averne ben compreso il contenuto.
Allegato:
Cassazione civile, Ordinanza n. 19814 del 04/10/2016
Risorse correlate:
Redattore automatico della Relata di Notifica via PEC con attestazione di conformità