Niente separazioni e divorzi davanti al sindaco se e' previsto il mantenimento

Niente separazioni e divorzi davanti al sindaco se e' previsto il mantenimento

Il TAR Lazio con la sentenza n. 7813 del 7 luglio 2016 ha accolto un ricorso di due associazioni che, senza scopo di lucro, operano per la tutela della famiglia e dei diritti civili delle persone (AIAF e Donna chiama Donna) volto a far annullare una circolare del Ministero degli Interni in materia di separazioni e divorzi avanti ai sindaci ex art. 12 L. 162/2014.

Venerdi 15 Luglio 2016

Com'è noto, l'art. 12 della predetta legge disciplina la nuova procedura di separazione e divorzio e relative modificazioni innanzi all'ufficiale dello stato civile, richiedendo, quale condizione per potervi fare ricorso, che non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Altra condizione è che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Al riguardo, le associazioni ricorrenti rilevano che in un primo tempo il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la Circolare n. 19/2014 del 28.11.2014 aveva interpretato il menzionato art.12 escludendo “dall'accordo davanti all'ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti.”

Successivamente, con la Circolare n. 6/2015 del 24.4.2015, il Ministero dell'Interno, nel fornire ulteriori "indicazioni" circa l'applicazione di detta disposizione normativa, espressamente modificava il proprio precedente orientamento, affermando: "Non rientra... nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile)

Viceversa, in base alla suddetta circolare, “non può costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare)".

La suddetta circolare quindi è stata impugnata davanti al TAR, che accoglie il ricorso e annulla la circolare de quo, osservando che:

- non può condividersi la posizione assunta al riguardo dal Ministero dell'Interno, atteso che la portata della norma primaria in esame è invece ampia ed omnicomprensiva;

- la suddetta norma infatti ricomprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, intendendosi per tale il trasferimento avente ad oggetto beni ben individuati o una somma di denaro: sia che si tratti di uno o più beni ben individuati sia che si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito;

  • tale accrescimento può avvenire una tantum, in un'unica soluzione, o mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità stabilita non vale a modificare la natura dell'operazione, che rimane sempre quella di trasferimento patrimoniale;

  • tale previsione normativa è conforme alla ratio sottesa alla procedura semplificata di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni dell'una o dell'altro, che è quella di rendere estremamente agevolato l'iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli;

  • del resto solo un'interpretazione letterale della norma assicura la tutela del soggetto debole, che, in caso contrario, potrebbe essere di fatto "costretto" ad accettare condizioni patrimoniali imposte dalla controparte più forte.

Leggi la sentenza del T.A.R.

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