TAR Lazio, Roma Sez. I, Sentenza n. 7813 del 07/07/2016

TAR Lazio, Roma Sez. I, Sentenza n. 7813 del 07/07/2016
Venerdi 15 Luglio 2016
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7934 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori - AIAF - e DONNA CHIAMA DONNA Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Andrea Manzi e Maria Sara Derobertis, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via F. Confalonieri n. 5;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;

il Sindaco pro tempore di Roma Capitale, nella sua qualità di Ufficiale dello Stato Civile di Roma Capitale;

Danza Mariapia, quale Ufficiale dello Stato Civile di Roma Capitale;

per l'annullamento

RICORSO INTRODUTTIVO:

- della Circolare n. 6/15 del 24.4.2015, prot. n. (...) del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, in parte qua;

- ogni di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto dalle ricorrenti;

nonché per l'accertamento

della illegittimità e/o nullità della suddetta circolare n.6/2015 del 24.4.2015, prot. n. (...) del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici nella parte in cui, relativamente all'art. 12, comma 3, terzo periodo, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, stabilisce: "Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Le parti possono richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa"; ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.012 secondi