TAR Lazio, Roma Sez. I, Sentenza n. 7813 del 07/07/2016

TAR Lazio, Roma Sez. I, Sentenza n. 7813 del 07/07/2016
Venerdi 15 Luglio 2016
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7934 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori - AIAF - e DONNA CHIAMA DONNA Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Andrea Manzi e Maria Sara Derobertis, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via F. Confalonieri n. 5;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;

il Sindaco pro tempore di Roma Capitale, nella sua qualità di Ufficiale dello Stato Civile di Roma Capitale;

Danza Mariapia, quale Ufficiale dello Stato Civile di Roma Capitale;

per l'annullamento

RICORSO INTRODUTTIVO:

- della Circolare n. 6/15 del 24.4.2015, prot. n. (...) del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, in parte qua;

- ogni di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto dalle ricorrenti;

nonché per l'accertamento

della illegittimità e/o nullità della suddetta circolare n.6/2015 del 24.4.2015, prot. n. (...) del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici nella parte in cui, relativamente all'art. 12, comma 3, terzo periodo, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, stabilisce: "Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Le parti possono richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa"; ...

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