Si segnala un'altra sentenza, questa volta della Corte di Cassazione, la n. 13917 del 07/07/2016, in materia di comunicazioni/notifiche via PEC e di verifiche e controlli della casella di posta elettronica da parte del destinatario.
Giovedi 14 Luglio 2016 |
La Corte d'Appello di Milano rigettava il reclamo proposto ex art. 18 L. Fall. dalla soc. E. srl contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato il fallimento della menzionata impresa societaria.
La reclamante aveva eccepito il mancato perfezionamento della notificazione dell'avviso di udienza, dovuto al cattivo funzionamento dell'account di posta elettronica della destinataria, in quanto colpito da virus informatici, ciò che le avrebbe impedito l'accesso a procedure concorsuali minori.
Per la Corte territoriale tale censura era del tutto infondata in quanto “la cattiva manutenzione della posta della destinataria, presso la cui casella si sarebbero accumulate ben 1.500 messaggi, nella casella "posta indesiderata", assieme a numerose e-mail accantonate in modalità "spam", avrebbero dimostrato, oltre che una cattiva manutenzione per difetto di un valido antivirus, anche un completo disinteresse della destinataria sia rispetto alla posta in arrivo sia riguardo alla vigilanza sul funzionamento del proprio programma gestionale”.
La società fallita propone ricorso per Cassazione e lamenta principalmente il travisamento da parte della Corte territoriale degli elementi fattuali relativi allo stato del proprio account di posta elettronica, soggetto non a trascuratezza (peggio che mai, per assenza di un adeguato antivirus) ma ad aggressione ad opera di esterni.
La Suprema Corte rigetta il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:
a) il soggetto che eserciti l'attività d'impresa ha l'onere di munirsi di un indirizzo PEC e ad assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone esperte del ramo;
b) quindi è censurabile il caso di colui che non controlli il contenuto delle e-mail pervenute nella casella della posta elettronica, sia pure archiviate fra quelle considerate dal proprio programma gestionale come "posta indesiderata", essendo norma di prudenza eseguire anche tale tipo di verifica, com'è regola di una diligente prassi aziendale;
c) l'obbligo di diligenza da parte dell'impresa dotata di una casella PEC si estende sia all'utilizzo dei dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti - intrusione, sia al controllo di tutta la posta in arrivo, quand'anche indesiderata.