Si segnala la sentenza n. 22912 del 10 novembre 2016 della Corte di Cassazione, che si pronuncia, al fine di fugare ogni dubbio, in tema di preclusioni o decadenze nei giudizi avanti al Giudice di Pace.
Giovedi 17 Novembre 2016 |
Il Giudice di pace accoglieva la domanda proposta dall’attore nei confronti della sua compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale nel quale era stato coinvolto.
In sede di appello, la compagnia assicuratrice contestava la decisione del primo giudice, per aver omesso di decidere sia sull'eccezione relativa alla mancata denuncia del sinistro da parte dell'assicurato sia sulla domanda riconvenzionale espressamente spiegata nei confronti di quest'ultimo.
Il Tribunale, giudicando in sede d'appello, rilevato che la compagnia assicuratrice appellante aveva proposto la propria eccezione e la domanda riconvenzionale oltre di termini di preclusione previsti dalla legge, rigettava l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione la compagnia di assicurazione, deducendo violazione degli artt. 166, 167 e 319 c.p.c.: il Tribunale infatti avrebbe erroneamente riconosciuto la preclusione per il convenuto della facoltà di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, dal momento che l'art. 319 c.p.c. lungi dal richiamare il contenuto degli artt. 166 e 167 c.p.c. si limita ad indicare le modalità di costituzione in giudizio delle parti, senza prevedere alcun rigoroso termine di preclusione.
Gli Ermellini, in accoglimento del ricorso, richiamano il consolidato orientamento della stessa Corte di Cassazione, per il quale:
a) nel procedimento avanti al giudice di pace, l'art. 319 c.p.c. consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicché ben può il convenuto considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione; peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l'art. 320 c.p.c. concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove;
b) pertanto, fermo il principio in base al quale deve ritenersi consentito al convenuto di costituirsi in giudizio direttamente all'udienza ex art. 320 c.p.c., la proposizione da parte di questi di eventuali eccezioni o domande riconvenzionali in detta sede deve ritenersi pienamente tempestiva, salva sempre la possibilità dell'eventuale rinvio a successiva udienza qualora, proprio in relazione all'attività svolta all'udienza ex art. 320 c.p.c., risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove.
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