Con l'ordinanza n. 19606/2019 la Corte di Cassazione chiarisce la distinzione tra ordinanza di convalida di sfratto emessa ai sensi dell'art. 663 c.p.c.e mera ordinanza di rilascio, ex art. 665 cod. proc. Civ. ai fini dell'impugnazione.
Il caso: C.C. impugnava con unico mezzo la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'appello da essa proposto avverso ordinanza di rilascio emessa dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., in procedimento di convalida di sfratto per morosità di immobile ad uso abitativo; per la ricorrente la Corte d'appello non aveva tenuto conto dell'assenza dei presupposti per la pronuncia di ordinanza di convalida e segnatamente della richiesta attestazione in giudizio da parte del locatore della persistenza della morosità.
Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile atteso che:
la censura è dedotta e argomentata come se il provvedimento impugnato fosse un'ordinanza di convalida di sfratto emessa ai sensi dell'art. 663 c.p.c. e non, come univocamente attestato in sentenza, una mera ordinanza di rilascio, ex art. 665 cod. proc. Civ.;
la suddetta ordinanza, emessa sul rilievo che non sussistevano i presupposti per l'emissione di un provvedimento di convalida e che occorreva disporre, come di fatto risulta disposto, il prosieguo del giudizio nelle forme di un'ordinario procedimento a cognizione piena, è espressamente dichiarata dalla norma non impugnabile
peraltro risultava sopravvenuta pronuncia dichiarativa della risoluzione del contratto di locazione a conclusione del giudizio di merito seguito alla detta ordinanza di immediato rilascio: questa, secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, assorbe in sé l'ordinanza interinale con conseguente preclusione in appello di ogni questione attinente alla sua validità.
Cassazione civile ordinanza n.19606/2019