Causa T-656/24 – European Air Charter: Una compagnia aerea non può avvalersi di una circostanza eccezionale che ha inciso su un volo precedente se il ritardo del volo successivo è dovuto a una decisione autonoma da essa adottata, purché tale decisione costituisca la causa determinante di detto ritardo
| Giovedi 11 Giugno 2026 |
Con la sentenza resa nella causa T-656/24, il Tribunale dell'Unione europea ha enunciato un principio di notevole rilievo pratico in materia di compensazione pecuniaria per ritardo aereo: la compagnia aerea non può invocare una circostanza eccezionale verificatasi in un volo precedente, nell'ambito di una rotazione, qualora la causa determinante del ritardo del volo successivo sia una sua autonoma decisione gestionale.
Due passeggeri avevano subito un ritardo superiore a tre ore sul volo da Düsseldorf a Varna, operato da European Air Charter, e avevano richiesto la compensazione forfettaria di 400 euro ciascuno ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento CE n. 261/2004. Il vettore aveva opposto l'esimente delle circostanze eccezionali, riconducendo il ritardo a un evento straordinario occorso su un volo precedente della medesima rotazione: l'eccezionale sovraffollamento ai controlli di sicurezza dell'aeroporto di Colonia-Bonn aveva comportato l'afflusso tardivo di tutti i passeggeri di quel volo, con un ritardo al decollo superiore a cinque ore. La compagnia aveva quindi deciso di attendere quei passeggeri e, conseguentemente, di riorganizzare i voli successivi su un aeromobile sostitutivo, trascinando il ritardo sull'intera rotazione.
Il Tribunale del Land di Düsseldorf, investito della controversia, aveva rimesso al Tribunale UE la questione pregiudiziale cruciale: se una decisione autonoma del vettore, adottata in risposta a una circostanza eccezionale su un volo precedente, spezzi il nesso causale tra tale circostanza e il ritardo del volo successivo, precludendo così l'applicazione dell'esimente.
Il Tribunale ha risposto affermativamente. La circostanza eccezionale — nella specie, le carenze sistemiche nei controlli di sicurezza aeroportuali — non può riverberarsi automaticamente sui voli successivi della rotazione quando il ritardo di questi ultimi non è l'effetto diretto e inevitabile dell'evento straordinario, bensì il prodotto di una scelta discrezionale del vettore. Nel caso di specie, la decisione di attendere i passeggeri in ritardo era imputabile esclusivamente alla compagnia, la quale avrebbe potuto operare diversamente, a meno che un obbligo legale non la costringesse ad agire in quel modo — profilo rimesso alla verifica del giudice nazionale.
Il Tribunale ha inoltre escluso che la compagnia possa invocare l'interesse dei passeggeri del volo precedente come giustificazione. Il bilanciamento degli interessi tra distinti gruppi di passeggeri non rientra nella sfera di valutazione del vettore: non spetta ad esso sacrificare i diritti di un gruppo a vantaggio di un altro.
La pronuncia si inscrive in un orientamento consolidato della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha progressivamente ristretto il perimetro applicativo dell'esimente di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 261/2004.
Il punto di partenza è la sentenza Sturgeon c. Condor Flugdienst (CGUE, cause riunite C-402/07 e C-432/07,19 novembre 2009), con cui la Corte ha equiparato il ritardo prolungato alla cancellazione del volo ai fini del diritto alla compensazione, fissando la soglia rilevante a tre ore di ritardo all'arrivo. Con la successiva sentenza Wallentin-Hermann c. Alitalia (C-549/07,22 dicembre 2008), la Corte ha precisato che un guasto tecnico non costituisce di per sé circostanza eccezionale, salvo che sia imputabile a un evento del tutto estraneo al normale esercizio dell'attività del vettore. Nel caso van der Lans c. Martinair Holland (C-257/14,17 settembre 2015), la Corte ha ulteriormente chiarito che i problemi tecnici connessi alla manutenzione ordinaria rientrano nella sfera di controllo del vettore e non integrano l'esimente.
Con la sentenza Pešková e Pešek c. Travel Service (C-315/15,4 maggio 2017), la Corte ha affermato che la circostanza eccezionale deve incidere direttamente sul volo in questione e che il vettore deve adottare tutte le misure ragionevoli per evitare il ritardo. È in questo filone che si innesta la pronuncia T-656/24, che aggiunge un tassello ulteriore: quando il vettore dispone di un margine decisionale autonomo — e lo esercita — non può più schermarsi dietro l'evento straordinario originario.
La sentenza rafforza significativamente la posizione dei passeggeri nelle controversie relative a rotazioni di voli. I vettori non potranno più invocare in modo generalizzato un'unica circostanza eccezionale per giustificare ritardi a cascata sull'intera giornata operativa. Ogni volo della rotazione dovrà essere esaminato autonomamente, verificando se il ritardo sia l'effetto diretto e inevitabile dell'evento straordinario o, invece, il risultato di una scelta gestionale del vettore. Il vettore che intenda sottrarsi all'obbligo di compensazione dovrà pertanto dimostrare non solo l'eccezionalità dell'evento, ma anche l'assenza di qualsiasi margine decisionale autonomo nel determinare il ritardo del volo specificamente contestato.