L'accertamento clinico strumentale non può ritenersi l'unico mezzo probatorio ai fini risarcitori

L'accertamento clinico strumentale non può ritenersi l'unico mezzo probatorio ai fini risarcitori
Venerdi 14 Settembre 2018

Con l'ordinanza n. 22066/2018 la Corte di Cassazione affronta la questione della necessità o meno di un riscontro clinico strumentale ai fini del risarcimento del danno correlato all'invalidità permanente.

Il caso: In relazione ai danni riportati da G.P., S.S. e V.S. in un sinistro stradale, il Giudice di Pace accoglieva la domanda di risarcimento soltanto in relazione all'invalidità temporanea, negando, invece, il risarcimento del danno correlato all'invalidità permanente, considerato che tale invalidità non fosse risultata accertata in conformità alla previsione dell'art. 32, comma 3 ter, D.L. n. 1/12 convertito in L. n. 27/2012; negava inoltre, il risarcimento del danno morale.

Il Tribunale, quale giudice di appello, confermava la sentenza affermando, fra l'altro, che:

  • nell'ambito delle microlesioni, era comunque necessario un "accertamento clinico strumentale" da intendersi quale referto di diagnostica, cioè per immagine, ai fini del risarcimento del danno biologico permanente;

  • di contro, poteva essere sufficiente un mero riscontro visivo da parte del medico legale solo per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea.

Tutti i danneggiati propongono quindi ricorso per Cassazione, censurando la sentenza per avere ritenuto che «nell'ambito delle microlesioni sia comunque necessario "un accertamento clinico strumentale" da intendere quale referto di diagnostica, cioè per immagine, ai fini della risarcibilità del danno biologico permanente”.

Per i giudici di legittimità ilm motivo è fondato e nel cassare la sentenza con rinvio, richiamano il seguente principio di diritto, già enunciato in precedenti pronunce:

in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, l'art. 139, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo modificato dall'art. 32, comma 3 - ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale»;

Pertanto, conclude la Corte, la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell'invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.22066/2018

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