Con la sentenza n. 3024/2019 il Tribunale di Lecce si pronuncia in tema di risarcibilità dei danni da illecito endofamiliare per privazione del rapporto genitoriale, per lesione di diritti costituzionali.
Giovedi 23 Gennaio 2020 |
Il caso: La presente controversia trae origine dalla domanda risarcitoria promossa da T. nei confronti di P. in relazione ai danni da illecito endofamiliare per privazione del rapporto genitoriale - da quantificarsi in via equitativa – che la attrice assume esserle stati cagionati dal padre convenuto, il quale non avrebbe mai inteso riconoscere la figlia, tanto da rendere necessario l'accertamento giudiziale della paternità, né avrebbe mai mostrato di interessarsi alla figlia, peraltro invalida al 75%, neppure dopo la citata pronuncia, non volendola mai incontrare e privandola dell'assistenza morale e materiale.
P. si costituisce in giudizio contestando la pretesa attrice, rilevando tra la'ltro di non essere mai stato informato della gravidanza e della nascita dell'attrice fino a quando gli è stato notificato l'atto di citazione nel giudizio di riconoscimento giudiziale della paternità.
Per il Tribunale la domanda attorea è fondata; sul punto vengono ribaditi i seguenti principi di diritto:
a) i danni di cui T. chiede il risarcimento devono ritenersi conseguenza del disinteresse e dell'assenza di P. e, quindi, nella perdita della figura paterna, ovverosia del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di instaurare e mantenere con ciascuno dei genitori sulla scorta del diritto alla bigenitorialità, formalizzato in numerosi riferimenti normativi, tra cui principalmente l'art. 30 Cost., la cui portata deve ritenersi estesa anche alla filiazione fuori dal matrimonio;
b) il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela;
c) legittimo quindi l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole: l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli ex art. 147 e 148 c.c. è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare;
d) in punto di onere probatorio, il pregiudizio non patrimoniale da violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione dei genitori verso la prole può essere provato per presunzioni e facendo ricorso alle nozioni di comune esperienza la cui valutazione è riservata al giudice del merito "°consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione”;
e) peraltro, in tema di azione volta al riconoscimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, va escluso il concorso colposo nella produzione del danno, ex art. 1227 cod. civ., in ipotesi di inerzia dei figli in ordine al momento da essi prescelto per l'iniziativa giudiziale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto, oltre che del tutto ininfluente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto.
Tribunale Lecce Sezione 1 civile sentenza 1 ottobre 2019 n. 3024