Il numero delle cause per risarcimento danni derivanti da aggressioni di cani randagi a pedoni, ciclisti e motociclisti è in continua crescita a causa dell’aumentare del fenomeno del randagismo.
Uno dei problemi più frequenti per questo tipo di cause è quello dell’individuazione del soggetto da citare in giudizio. Chi è il soggetto passivo il Comune o l’Azienda Sanitaria Locale?
Martedi 30 Maggio 2017 |
La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12495/2017 depositata il 18 maggio 2017.
I Giudici di legittimità con la suddetta ordinanza hanno statuito che ai fini dell’individuazione della legittimazione passiva nei suddetti giudizi è necessario analizzare la normativa regionale in quanto la legge quadro statale n. 281/1991 non indica a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma la regolamentazione della materia è demandata alle Regioni.
IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour trae origine dalla richiesta di risarcimento danni formulata dai genitori di una bambina minorenne a seguito dell’aggressione subita da due cani randagi. In giudizio venivano citati il Comune di Gela e la Azienda Sanitaria Locale. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava entrambi gli Enti al risarcimento dei danni in favore degli attori. La sentenza di primo grado veniva confermata in appello. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione la Azienda Sanitaria Locale deducendo fra l’altro che in base alle disposizioni normative della Regione Sicilia ad essa sono affidati esclusivamente compiti specialistici di natura sanitaria e non la cattura e la custodia dei cani randagi e vaganti e pertanto in virtù della suddetta normativa sarebbe da escludersi una sua diretta responsabilità per i danni causati alla popolazione dagli animali randagi.
LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, gli Ermellini hanno:
1. ribadito il principio secondo il quale: “la responsabilità per i danni causati da cani randagi spetti esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi”;
2.Osservato che il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali randagi, anche sotto l’aspetto della responsabilità civile, è l’attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e della custodia dei suddetti animali;
3. Poiché la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso;
Pertanto la Cassazione ha accolto il ricorso della ASL, cassato la sentenza impugnata e decidendo nel merito ha rigettato, in parziale riforma della decisione di primo grado, la domanda proposta nei confronti della ASL, confermando la condanna al risarcimento dei danni nei soli confronti del Comune, in quanto la legge della Regione Sicilia attribuisce esclusivamente ai comuni il compito di cattura dei randagi e della custodia degli stessi nelle apposite strutture, mentre alla ASL sono attribuiti semplici compiti di generale controllo della popolazione canina.