La Corte di Cassazione con sentenza n.11504 del 10 maggio 2017 ha modificato il parametro di riferimento cui rapportare il giudizio sull’ “adeguatezza-inadeguatezza” dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio e sulla “possibilità-impossibilità” per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli .
Lunedi 29 Maggio 2017 |
Per la Corte di Cassazione il parametro di riferimento non va più individuato nel “tenore di vita avuto in costanza di matrimonio”, ma nel raggiungimento dell’ “indipendenza economica” del richiedente.
Se è accertato che il richiedente l’assegno di mantenimento è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.
Con una sentenza che sta suscitando molto clamore la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha dato un’interpretazione delle norme sull’attribuzione dell’assegno postmatrimoniale che finora solo una parte minoritaria della dottrina e della giurisprudenza avallava.
L’attribuzione dell’assegno divorzile e la sua quantificazione è disciplinato dall’ art. 5 legge 1970 sul divorzio “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi” mentre in fase di separazione facciamo riferimento all’art. 156 c.c “il giudice pronunciando la separazione stabilisce a vantaggio dell’altro il diritto a ricevere quanto necessario al suo mantenimento qualora non abbia adeguati redditi propri…L’’entità della somministrazione viene determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.
Facilmente desumibile che l’applicazione di tali regole ha attribuito al giudice una notevole discrezionalità tradottasi nel principio di assicurare al coniuge i mezzi per conservare il tenore di vita che aveva in costanza del matrimonio.
Per noi operatori del diritto tale scelta interpretativa non solo appariva non conforme alla vera funzione dell’assegno di mantenimento, il cui fondamento è ravvisabile nel dovere di solidarietà nei confronti del coniuge che non ha mezzi adeguati, e facendolo assumere una natura compensativa e risarcitoria e, al contempo, significava avvalersi di un parametro che presupponeva un’ ultrattività del rapporto anche se limitata soltanto al profilo patrimoniale. Se un fatto (il matrimonio) non esiste più proprio a seguito del divorzio non si giustifica il prolungamento del vincolo economico.
A parere di chi scrive appare quindi giusto, secondo diritto, che la Corte di Cassazione sia andata a rivalutare e a far emergere la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio allo scopo di evitare, come si legge nella motivazione, una “illegittima locupletazione”, ossia un arricchimento dell’ex coniuge. Affermato quindi che l’assegno divorzile ha riacquistato la sua funzione assistenziale esso và riconosciuto ogni qualvolta chi ne fa richiesta prova che non ha “mezzi adeguati”: ma adeguati a cosa?
Ed è qui la forza dirompente della sentenza in quanto la Corte di Cassazione ha chiaramente escluso che la verifica dei mezzi adeguati vada fatta con riferimento al “tenore di vita matrimoniale”. In realtà l’art. 5 della legge sul divorzio non fa alcun riferimento, neppure indiretto, al tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, e quanto dispone l’art. 5 legge sul divorzio, ben può essere interpretato orientando in una diversa direzione il criterio dell’adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge più debole. Per la Corte di Cassazione occorre salvaguardare la dignità della persona quando questa non abbia la possibilità di raggiungere la indipendenza economica con l’esercizio del “principio di autoresponsabilità” legato alla libertà delle scelte esistenziali che essa compie: in sintesi, l’assegno divorzile non può essere riconosciuto all’ex coniuge che risulta essere “economicamente indipendente” ed è tale chi abbia risorse da garantirgli una autosufficienza economica che gli consenta di assicuragli un’esistenza “libera e dignitosa”