Cassazione civile Sez. I, Sentenza del 10/05/2017 n.11504

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Lunedi 29 Maggio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20724/2014 proposto da:

L.L.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Donizetti n.9, presso l'avvocato Maggio Assunta, rappresentata e difesa dall'avvocato Santagata Salvatore, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

G.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Portonaccio n.200, presso l'avvocato Mariotti Daniele, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Favero Ida, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1670/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato SALVATORE SANTAGATA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato IDA FAVERO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI Francesca, che ha concluso per l'accoglimento dl ricorso.

Svolgimento del processo

1. - Il Tribunale di Milano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, contratto nel (OMISSIS), tra G.V. e L.L.C. ed ha respinto la domanda di assegno divorzile proposta da quest'ultima.

2. - Il gravame della L. è stato rigettato dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza 27 marzo 2014.

2.1. - La Corte, avendo ritenuto che il luogo di residenza della L. (convenuta nel giudizio) fosse a (OMISSIS), ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, a favore del Tribunale di Roma, ove era la residenza o il domicilio del ricorrente G., da essa sollevata sul presupposto della propria residenza all'estero, a norma della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 1; ha ritenuto poi non dovuto l'assegno divorzile in favore della L., non avendo questa dimostrato l'inadeguatezza dei propri redditi ai fini della conservazione del tenore di vita matrimoniale, stante l'incompletezza della documentazione reddituale da essa prodotta, in una situazione di fatto in cui l'altro coniuge aveva subito una contrazione reddituale successivamente allo scioglimento del matrimonio. ...

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