Riassunzione del giudizio in caso di morte del difensore accertata nella relata di notifica

Riassunzione del giudizio in caso di morte del difensore accertata nella relata di notifica
Mercoledi 29 Novembre 2017

Con l’ordinanza n. 25831 del 31 ottobre 2017, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla decorrenza del dies a quo per il deposito del ricorso per la riassunzione di un giudizio nel caso di decesso del difensore domicialitario qualora la conoscenza dell’evento risulti dalla relazione di notificazione di un atto, affermando il seguente principio di diritto: "Qualora un evento con effetti interruttivi automatici del giudizio risulti dalla relata di notificazione di un atto giudiziario, la decorrenza del termine per depositare il ricorso per la riassunzione decorre dall'effettiva conoscenza dell'evento, che deve farsi risalire non alla data in cui e' stata redatta la relata di notificazione, bensì da quella - eventualmente successiva - in cui l'atto giudiziario completo della relata di notificazione attestante l'evento interruttivo e' stato restituito dall'ufficiale giudiziario al notificante".

IL CASO: A seguito dell’interruzione di un giudizio per intervenuto decesso del difensore domiciliatario di una parte, il ricorso per riassunzione veniva notificato a tutti gli appellati ad eccezione di uno di questi, in quanto nella relazione di notificazione l’Ufficiale Giudiziario dava atto del decesso del difensore domiciliatario. Pertanto il giudizio veniva nuovamente interrotto. Fissata l’udienza per la prosecuzione, veniva eccepita l’estinzione del giudizio per tardivo deposito del ricorso per la riassunzione. La Corte di Appello, accogliendo la suddetta eccezione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ritenendo che il termine per la riassunzione si doveva far decorrere dal giorno in cui l’Ufficiale Giudiziario ha attestato la morte del difensore domiciliatario nella relazione di notifica dell’atto. Pertanto, la decisione della Corte territoriale veniva impugnata in Cassazione.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, il giudici di legittimità, ritenendo errata la decisione della corte territoriale, hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di Appello in diversa composizione per un nuovo esame.

Secondo gli Ermellini:

  1. L'articolo 305 c.p.c., e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza (Corte costituzionale, Sentenza 15 dicembre 1967, n. 139, e Sentenza 6 luglio 1971, n. 159);

  2. Come più volte affermato dalla stessa Corte di legittimità, alla luce della giurisprudenza costituzionale, il termine perentorio per la prosecuzione del processo interrotto decorre dal giorno della conoscenza effettiva del fatto interruttivo (Sez. 2, Sentenza n. 3725 del 21/02/2006, Rv. 587820; v. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 27165 del 28/12/2016, Rv. 642345), senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva (Sez. U, Sentenza n. 7443 del 20/03/2008, Rv. 602192);

  3. Qualora la notizia del decesso del difensore domiciliatario viene acquisita dall'ufficiale giudiziario al momento della notificazione di un atto, il termine perentorio previsto dall’art. 305 cpc per il deposito del ricorso per la riassunzione, in virtù del principio dell’effettività della conoscenza della vicenda interruttiva, decorre dal giorno in cui l’atto viene restituito dall’Ufficiale Giudiziario e non dalla data di redazione della relata di notifica negativa, in quanto il soggetto notificante ha notizia di quanto attestato nella relata di notificazione solo nel momento in cui l'atto, completo della relata, gli viene restituito dall'ufficiale giudiziario.

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Ordinanza n. 25831 del 31/10/2017

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