Revoca della donazione indiretta dell’immobile da parte dell'ex marito

Revoca della donazione indiretta dell’immobile da parte dell'ex marito
Venerdi 16 Novembre 2018

Cosa succede se poco prima del matrimonio, il futuro marito acquista con denaro proprio un immobile e lo intesta interamente alla futura moglie e poi dopo soli pochi anni il matrimonio va in crisi a causa dell’infedeltà della moglie che intrattiene una nuova relazione extraconiugale? Il marito può legittimante chiedere la revocazione della donazione indiretta dell’immobile, adducendo che il comportamento della donna avrebbe integrato gli estremi dell’ingratitudine di cui all’art. 801 C.C.?

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 10 ottobre 2018, n. 24965, ha rigettato il ricorso del marito stabilendo che l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 C.C. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla sua dignità personale (principi già espressi dalle precedenti sentenze della Corte Cassazione Sez. II, 24/06/2008, n. 17188; e Sez. II, 31/10/2016, n. 22013) L'ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.

E pertanto, il comportamento del donatario va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perchè espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare l'atteggiamento del donatario.

La relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario costituisce ingiuria grave solo se ad essa si accompagna un atteggiamento di disistima ed avversione da parte del donante.

Nel caso concreto preso in considerazione dalla Suprema Corte, dalle risultanze istruttorie era emersa una prima relazione della ex moglie riscontrata solo con contorni vaghi e imprecisi. Successivamente, una seconda relazione extraconiugale sempre della stessa, non solo era iniziata quando i coniugi erano separati di fatto, ma aveva avuto una notevole risonanza mediatica a causa della notorietà del nuovo compagno.

Tanto però è bastato alla Corte per escludere che l'infedeltà della moglie donataria nascesse da un sentimento di avversione e di disprezzo nei confronti dell'ex marito, tanto da ripugnare la coscienza comune. Come correttamente evidenziato nei precedenti gradi di giudizio, il comportamento della donna poteva essere rilevante per altri fini, quale l'accertamento dell'addebito, ma non incideva sull'onore ed il decoro dell'ex. Il ricorso pertanto, è stato rigettato.

Allegato:

Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 24965 del 10/10/2018

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