Avvocati: per il diritto al compenso sufficiente l'espletamento dell'incarico

Avvocati: per il diritto al compenso sufficiente l'espletamento dell'incarico
Venerdi 16 Novembre 2018

L’avvocato ha il diritto a percepire il compenso dal proprio assistito anche nel caso in cui il primo non produca l’originale della procura alle liti in quanto l’unico soggetto eventualmente interessato delle formalità previste dalla legge è la controparte nell’ambito del processo. Infatti, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso è sufficiente il conferimento del mandato e l’espletamento dell’incarico. Nessuna rilevanza assume il rilascio della procura alle liti, il versamento di un fondo spese o un acconto sul compenso.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26522/2018, pubblicata il 19 ottobre scorso.

IL CASO: Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., un avvocato conveniva in giudizio il cliente chiedendo la condanna di quest’ultimo al pagamento del compenso professionale per l’assistenza legale prestata in suo favore. Il cliente, nel costituirsi nel giudizio, eccepiva il mancato conferimento del mandato al legale ricorrente sostenendo di averlo conferito ad un altro legale.

La domanda veniva rigettata dal Tribunale, il quale osservava che avendo il cliente disconosciuto la fotocopia della procura che era stata prodotta dal legale ed avendo quest’ultimo formulato istanza di verificazione senza produrre l’originale non era possibile procedere con la verificazione della procura. Pertanto, secondo il Tribunale, non era stata fornita la prova del conferimento del mandato.

Avverso la decisione del Tribunale, il legale interponeva ricorso per Cassazione, deducendo che, secondo la giurisprudenza, la mancanza del rituale conferimento della procura alle liti al difensore non è da ostacolo al riconoscimento del diritto al compenso, in quanto ai fini del riconoscimento del suddetto diritto assume rilevanza l’effettivita’ dell’opera prestata.

LA DECISIONE: La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e nell’accoglierlo con rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato, ha affermato che:

  1. Sull’attività professionale svolta dagli avvocati è fondamentale la differenza che corre tra il contratto di patrocinio e procura alle liti, in quanto quest’ultima è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, mentre il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale con il quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato;

  2. Ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, il rilascio di una procura alle liti non è indispensabile, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell’attività processuale e non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio della libertà di forma;

  3. Nessuna rilevanza assume il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, sia perché il mandato può essere gratuito sia perché in caso di mandato oneroso, il compenso e l’eventuale rimborso delle spese sostenute possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.

Allegato:

Cassazione civile Sez. II Sentenza n. 26522 del 19/10/2018

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