Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere -
Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. GIANNACCARI Rossana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 370-2013 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio dell'avvocato MICHELA NATALE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO LISSI;
- ricorrente -
contro
V.E.C.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 705/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;
lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per rigetto del ricorso.
Con atto di citazione notificato il 21.7.2005, S.G. citava in giudizio V.E.C. chiedendo la revoca della donazione indiretta, avente ad oggetto un appartamento sito in (OMISSIS) per ingratitudine della donataria. Esponeva di aver contratto matrimonio con V.E.C. il (OMISSIS) e di aver acquistato l'immobile poco prima del matrimonio, pagando interamente il prezzo ed intestandolo alla medesima. Soggiungeva che nel 2004 la moglie aveva intrattenuto una relazione sentimentale extraconiugale, tenendo comportamenti ingiuriosi nei suoi confronti.
Il Tribunale di Milano rigettava la domanda; la decisione veniva confermata con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 17.1- 4.2.2012.
Per la cassazione propone ricorso il S. affidato ad un unico motivo; la V.E. è rimasta intimata.
Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Lucio Capasso, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l'unico motivo di ricorso si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 801 c.p.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il ricorrente deduce l'erronea decisione della corte milanese, che non ha ravvisato l'ingiuria grave in una serie di comportamenti tenuti dalla V.E. nei suoi confronti, consistiti in due relazioni extraconiugali, nelle sue affermazioni in pubblico di "tenere in mano" il marito ed in una serie di episodi emersi nelle prove testimoniali acquisite nel giudizio di separazione e confermati dalla teste O.K.. Si tratterebbe, secondo il ricorrente, non di un solo comportamento ma di una pluralità di episodi in cui V.E. avrebbe manifestato, anche pubblicamente, disistima, avversione ed irriconoscenza verso il donatario, offendendone la dignità. Inoltre, la corte territoriale avrebbe errato nel non ravvisare l'ingiuria grave nella successiva relazione adulterina tenuta con il Duca A. (OMISSIS), che venne accompagnata da grande risonanza mediatica, con pregiudizio all'onore del ricorrente, che ancora coabitava con la moglie nonostante la separazione di fatto. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter