Responsabilita' professionale dell'avvocato e giudizio prognostico sull'esito del giudizio.

A cura della Redazione.
Responsabilita' professionale dell'avvocato e giudizio prognostico sull'esito del giudizio.

La Corte di cassazione nell'ordinanza n.31187/2019 ribadisce alcuni principi in materia di responsabilità professionale dell'avvocato per aver omesso un'informazione al cliente che avrebbe prodotto a quest'ultimo un vantaggio.

Lunedi 9 Dicembre 2019

Il caso: La causa trae origine dalla domanda di pagamento di compensi professionali proposta dall'avv.L.A. nei confronti di un cliente proposta avanti al Giudice di pace di Lecce, il quale l'aveva accolta mentre aveva respinto la domanda riconvenzionale per responsabilita' professionale a sua volta proposta dal cliente nei confronti del difensore e fondata sulla mancata informazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza, precludendogli la possibilita' di fare appello sul capo relativo alla compensazione delle spese.

La Corte d'appello di Lecce accoglieva parzialmente l'appello proposto dal cliente con riguardo alla domanda riconvenzionale e liquidava il conseguente danno in misura pari all'importo del compenso dovuto per le prestazione professionali, con compensazione dei reciproci debiti, oltre che delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

L'avvocato ricorre in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 1176 c.c., per non avere il giudice d'appello posto a carico del cliente l'onere di provare che senza la negligenza del professionista il risultato sarebbe stato raggiunto, mentre aveva ritenuto erroneamente che incombesse sul professionista l'onere di provare l'adempimento all'obbligazione del dovere di informazione.

Per gli Ermellini la doglianza è infondata, sulla base delle seguenti considerazioni:

a) in caso di responsabilita' professionale degli avvocati per omessa impugnazione e' ravvisabile la fattispecie dell'omissione di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio e l'esito del giudizio, il cui svolgimento e' stato precluso dall'omissione del professionista, non puo' essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica;

b) l'affermazione della responsabilita' per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita;

c) nel caso di specie il giudice d'appello ha evidenziato l'esito totalmente vittorioso del cliente che aveva fondatamente eccepito il difetto di legittimazione: il giudice di primo grado aveva, infatti, riconosciuto in pieno il pregiudizio patito per esser stato coinvolto in un giudizio che non lo riguardava e, pertanto, ben poteva ritenersi che, stante la sua estraneita', se avesse proposto l'impugnazione avrebbe potuto ottenere la riforma della pronuncia sulle spese.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.31187/2019

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