Con la sentenza n. 21055/2019 la Corte di Cassazione ha chiarito la natura pubblicistica e autonoma della sanzione della condanna alle spese di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c.
Venerdi 6 Dicembre 2019 |
Il caso: Nell'ambito di un procedimento di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per Euro 50.000 in favore degli intimanti, A, B e C, e fondato su un assegno bancario n.t. emesso in favore del dante causa dei convenuti, il Tribunale rigettava la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale avanzata da D.
La Corte d'Appello rigettava l'appello principale perchè inammissibile e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannava l'appellante principale D al pagamento della somma pari ad Euro 1000, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., comma 3. Per la Corte territoriale:
l'appello principale non rispettava il dettato normativo di cui all'articolo 342 c.p.c.: l'appellante infatti aveva completamente ignorato la ratio decidendi contenuta nel provvedimento gravato, le doglianze sollevate nell'atto di appello si concentravano invece su questione del tutto avulsa dalla motivazione impugnata, questione che pertanto doveva considerarsi nuova;
al contrario l'appello incidentale era fondato e pertanto era meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria avanzata, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., comma 3, ricorrendo la colpa grave dell'appellante nell'aver proposto un gravame inammissibile per difetto di specificita' e platealmente infondato.
D ricorre in Cassazione, rilevando, tra l'altro. che gli appellati non avevano (diversamente da quanto ritenuto dalla corte di merito) avanzato appello incidentale in punto di accertata responsabilita' processuale aggravata.
Per la Suprema Corte, nel ritenere infondata la doglianza, ribadisce il seguente principio: “La condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilita' aggravata ex articolo 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta - con finalita' deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; Ne consegue che la sanzione prevista dall'articolo 96 c.p.c., comma 3 puo' essere, secondo il chiaro contenuto della lettera della norma, applicata anche d'ufficio, senza domanda di parte”.