La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al caso in cui il mancato perfezionamento della notifica di un atto per il trasferimento dello studio dell’avvocato destinatario della suddetta notifica sia imputabile o meno al notificante e sulla possibilità da parte di quest’ultimo di riprendere il procedimento notificatorio.
Lunedi 9 Dicembre 2019 |
Lo ha fatto, di recente, con l’ordinanza n. 31459/2019, pubblicata il 3 dicembre 2019.
IL CASO: La vicenda nasce dall’opposizione ad un decreto ingiuntivo che era stata rigettata dal Tribunale e dal conseguente appello avverso la sentenza di primo grado promosso dall’ingiunto originario.
Avendo avuto esito negativo il primo tentativo di notifica dell’appello per trasferimento dello studio del legale del destinatario, l’appellante provvedeva ad una seconda notifica, con esito positivo, che veniva eseguita oltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. Il gravame veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello per tardività, la quale riteneva che la causa del mancato perfezionamento della prima notifica, avvenuta oltre un mese prima della pubblicazione della sentenza poi appellata e otto mesi prima del primo tentativo della notifica dell’impugnazione, era imputabile al notificante in quanto quest’ultimo non aveva provveduto a controllare (tramite consultazione dell’albo professionale) il trasferimento dello studio professionale del legale domiciliatario del destinatario dell’atto.
Pertanto, avverso la sentenza di secondo grado l’opponente originario interponeva ricorso per Cassazione, deducendo l’erroneità della decisione per non aver la corte territoriale applicato nel caso di specie i principi in tema di validità dell’immediata ripresa del procedimento notificatorio, ai fini del rispetto del termine perentorio di proposizione dell’impugnazione.
LA DECISIONE: I giudici della Suprema Corte, dopo aver evidenziato che presupposto per la ripresa del procedimento notificatorio, dopo l’esito negativo di un precedente tentativo di notifica, è la non imputabilità al richiedente della mancata esecuzione della precedente notificazione, hanno ritenuto corretta la decisione della Corte di Appello e rigettato il ricorso, ribadendo che “qualora risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento” (Cass. 15056/2018, conf. Cass. 20527/2017; conf. Cass. 8618/2019).
Cassazione civile ordinanza n.31459/2019