La responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare: presupposti

La responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare: presupposti

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 22496/2021 chiarisce i presupposti in presenza dei quali è possibile configurare una responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare in capo al genitore naturale nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento, con conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni non patrimoniali.

Mercoledi 10 Novembre 2021

Il caso: La Corte d'appello di Torino, nella controversia promossa da Tizia, nata dalla signora Caia, (deceduta), nei confronti di Sempronio, avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternita', ex articolo 269 c.c., e domanda di condanna del convenuto, padre naturale dell'attrice , al pagamento del risarcimento del danno, patrimoniale e non, confermava la decisione di primo grado, che aveva dichiarato, all'esito di CTU immunogenetica, che Sempronio era padre della attrice, ma respingeva la pretesa risarcitoria, in particolare del danno morale da mancato riconoscimento della paternita', per difetto della prova della consapevolezza, da parte del convenuto, del fatto che "dall'oggettiva consumazione di rapporti non protetti tra il convenuto e la madre dell'attrice" fosse nata una figlia.

Tizia ricorre in Cassazione, deducendo, con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 2043, 2059, 1227 e 2056 c.c., in relazione agli articoli 2 e 30 Cost., e articoli 1175 e 1375 c.c.: la Corte distrettuale aveva errato nel ritenere insussistenti i presupposti dell'illecito endofamigliare dedotto per assenza della prova, anche indiziaria, dell'elemento psicologico della consapevolezza dell'evento nascita, ma, al contrario, avrebbe dovuto valorizzare la "consumazione di rapporti non protetti quale autonoma fonte di responsabilita' e di risarcimento".

La Suprema Corte, nel ritenere inammissibile la censura, nel merito del gravame specifica quanto segue:

a) il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, deve possedere i caratteri tipici dell'illecito civile: deve quindi essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto;

b) essendo l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (articoli 147 e 148 c.c.) "eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, indipendentemente dalla dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita'", si determina "un automatismo tra responsabilita' genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilita' aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore", ma il presupposto di tale responsabilita' e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e' pur sempre costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento;

c) nel caso in esame non è emersa alcuna circostanza da cui desumere, anche a livello indiziario, che Sempronio potesse essere stato "consapevole del fatto che da tale rapporto fosse nata una figlia": alcuna richiesta era stata inoltrata dalla madre dell'attrice (poi deceduta nel 1982) al padre naturale, avendo la stessa costituito una famiglia con altro uomo, il quale aveva provveduto, dopo il decesso della madre, ad adottare la bambina;

Sul punto, viene quindi enunciato il seguente principio di diritto:

"In tema di danno per mancato riconoscimento di paternita', l'illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio".

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.22496 2021

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