La Terza sezione civile della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 34700/2021 si pronuncia in merito alla responsabilità del legale che consiglia al cliente di non provvedere al pagamento della registrazione della sentenza.
Martedi 7 Dicembre 2021 |
Il caso: M.B. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a istanza dell'avv. D.M. per il pagamento delle prestazioni professionali effettuate in favore dell'ingiunta; la B. contestava le pretese avversarie e richiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al pagamento della somma di 5.422,95 euro, pari alle sanzioni applicate dall'Agenzia delle Entrate per l'omessa registrazione di atti giudiziari, registrazione che non era stata effettuata su consiglio del legale.
Il Tribunale di Roma riconosceva alla opponente il diritto alla corresponsione dell'anzidetta somma di 5.422,95 euro e, accertato un maggior credito del legale, condannava la B. al pagamento della differenza.
La Corte d'Appello, pronunciando sul gravame principale del M. e su quello incidentale della B., la Corte di Appello di Roma accoglieva parzialmente il primo (condannando la B. al pagamento dell'ulteriore somma di 110,00 euro) e rigettava il secondo:
In punto di responsabilità per la mancata registrazione dell'atto giudiziario, la Corte distrettuale rileva quanto segue:
a) nulla esimeva l'avvocato dal dover, adeguatamente, informare il cliente delle conseguenze del mancato pagamento e che difettava in atti la prova che il cliente [fosse] stato messo sull'avviso di potenziali irrogazioni di sanzioni;
b) peraltro è irrilevante che l'appellata non abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento del proprio debito erariale poiché, comunque, il pagamento in argomento va assolto da detta parte potendo essa, in difetto, essere sottoposta ad esecuzione esattoriale.
Il legale ricorre in Cassazione, che, nel rigettare l'impugnazione, osserva che:
a) la Corte di merito ha ritenuto decisivi il fatto - pacifico - dell'esistenza del debito erariale e la circostanza che lo stesso debba essere necessariamente assolto dalla Bandini per non essere sottoposta ad esecuzione, considerando irrilevante che l'appellata non abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento;
b) una siffatta conclusione è corretta, atteso che l'irrogazione della sanzione tributaria ha determinato l'insorgenza di una posta passiva che ha inciso negativamente sul patrimonio della B., determinandone un pregiudizio immediato ed effettivo (e, quindi una "perdita" rilevante ai sensi dell'art. 1223 c.c.), a prescindere dalla non avvenuta dimostrazione del pagamento.