Reati commessi con violenza alla persona: a chi notificare la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare.

Reati commessi con violenza alla persona: a chi notificare la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare.

Con la Sentenza n. 17156/2022 del 30.09.2021, depositata in cancelleria in data 03.05.2022, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio, ovvero, in caso di decesso della persona offesa, con le medesime modalità, ai prossimi congiunti.

Lunedi 16 Maggio 2022

IL CASO

L’imputato, per mezzo dei suoi difensori, proponeva ricorso per Cassazione avverso un’ordinanza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice distrettuale del riesame. Con unico motivo l’imputato deduceva, ex art. 606 comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., l’inosservanza di norme processuali previste a pena di inammissibilità, in particolare con riferimento all'art. 299, commi 2-bis, 3 e 4-bis, c.p.p.

Con tale Ordinanza, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto personalmente dall’imputato, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli, che aveva rigettato la sua richiesta di sostituzione, con altra meno afflittiva, della misura cautelare della custodia in carcere, allo stesso applicata per essere gravemente indiziato della commissione, dei delitti di duplice omicidio pluriaggravato, detenzione e porto di armi comuni da sparo e occultamento di cadavere.

Per tali reati, successivamente, l’imputato era stato condannato, all'esito del giudizio svoltosi con rito abbreviato, con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, alla pena di venti anni di reclusione, confermata dalla stessa Corte.

Mediante la predetta Ordinanza il Tribunale di Napoli rilevava che l'appellante, che rispondeva di delitto commesso con violenza alla persona, non aveva notificato l'istanza ai prossimi congiunti, che, considerati persone offese/vittime del plurimo omicidio ed occultamento dei cadaveri, non avevano nominato un difensore né eletto o dichiarato domicilio, ma i cui dati erano evincibili dagli atti del fascicolo processuale.

In tal modo non era rispettata la condizione imposta relativa all'attivazione del contraddittorio, da parte dell'imputato detenuto istante, nei confronti dei prossimi congiunti delle vittime del plurimo omicidio e occultamento dei cadaveri, oggetto di contestazione.

Con ordinanza la Sezione Prima penale della Corte di Cassazione rimetteva la decisione del ricorso alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 c.p.p.

La Sezione rimettente individuava le ragioni della rimessione nel contrasto di orientamenti insorto e radicatosi nella giurisprudenza di legittimità con riguardo all'estensione e alle modalità di adempimento dell'obbligo di notificazione, alla persona offesa da delitto commesso "con violenza alla persona", dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata all'indagato o all'imputato.
In particolare, la Prima Sezione evidenziava la peculiarità del caso concreto in cui sono morte le persone offese e, pertanto, la notificazione andava effettuata ai loro prossimi congiunti ovvero alle persone a esse legate da relazione affettiva e con esse stabilmente conviventi.

La Sezione rimettente rappresentava quindi, che la questione ermeneutica controversa era già stata affrontata numerose volte traducendosi in due orientamenti contrapposti.

Secondo un primo orientamento, che si pone in una prospettiva di ampia ed estesa tutela delle facoltà della vittima del reato, alla stessa deve essere riservata piena e costante partecipazione a ogni fase del processo, in linea con le previsioni della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 e con i principi della sottesa Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul). In detta ottica l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare coercitiva - ex art. 299, comma 4-bis, c.p.p., ovvero del precedente comma 3 - deve essere sempre notificata alla persona offesa, spettando all'indagato/imputato instaurare, a pena di inammissibilità dell'istanza, il contraddittorio con essa, a prescindere dalla sua attiva partecipazione al processo e, in particolare, dall'intervenuta nomina di un difensore ovvero dall'elezione o dichiarazione di domicilio, non potendo da ciò desumersi un suo disinteresse all'evoluzione del procedimento e alla conoscenza della vicenda cautelare dell'istante.

Un secondo e opposto orientamento, che si colloca in una prospettiva restrittiva, ritiene che, nel caso in cui la persona offesa non abbia nominato un difensore, né abbia eletto o dichiarato domicilio, la notificazione nei suoi confronti dell'istanza ex art. 299 c.p.p. non sia necessaria e la sua omissione non determini l'inammissibilità dell'istanza.

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Le questioni di diritto sottoposte al vaglio delle Sezioni Unite erano pertanto le seguenti:
«Se, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure caute/ari di cui all'art. 299, comma 4-bis, c.p.p. debba essere notificata, a cura della parte richiedente, alla persona offesa anche in mancanza di dichiarazione ed elezione di domicilio».

«Se, ai fini dell'obbligo della notificazione suddetta, sia richiesta o meno l'esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima o la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva specificamente riferita a quest'ultima e se, quindi, in caso di reato di omicidio, per persone offese, cui deve essere effettuata la notifica, possano intendersi anche gli eredi della vittima».

Prima di analizzare la decisione delle Sezioni unite va precisato che trovandosi il ricorrente, a seguito dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna, detenuto in espiazione della pena definitiva e non in stato di custodia cautelare, difettava il suo interesse a coltivare l'impugnazione cautelare proposta, pertanto la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

Le Sezioni Unite si sono infine pronunciate sulle questioni di diritto a loro rimesse.

Con riferimento alla prima questione il Collegio ha ritenuto di aderire al secondo orientamento, valorizzando la lettera dell’articolo 299 comma 4 bis c.p.p. il quale dispone che la richiesta di sostituzione o di revoca della misura cautelare vada notificata al difensore della persona offesa ovvero, in sua mancanza, alla persona offesa “salvo che essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio”.

In definitiva la Suprema Corte ha affermato che: “nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio”.

Con riferimento alla seconda questione invece, la Cassazione, muovendo dalla norma di cui all’art 90, comma 3, c.p.p. ha ritenuto che i prossimi congiunti della persona offesa e la persona legata alla stessa da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente, in quanto legittimati a esercitare diritti e facoltà della persona offesa deceduta, sono anche titolari del diritto all'adempimento informativo con i limiti e le modalità riservati alla persona offesa, e, come tali, sono aventi diritto alla notificazione, prevista dall'art. 299, comrna 4-bis, cod proc. pen., della richiesta di revoca o modifica della misura cautelare, in atto a carico dell'indagato/imputato, solo se abbiano nominato un difensore ovvero dichiarato o eletto domicilio.

In considerazione delle motivazioni sopra esposte la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo della notifica di cui all'art. 299, comma 4-bis, c.p.p., essa, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente”.

Allegato:

Cassazione penale Sezioni Unite sentenza 17156 2022

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