Per i reati di genere, automatica l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Per i reati di genere, automatica l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la relativa istanza necessita dei soli requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 79 del d.P.R. n. 115/2002 e non anche dell'allegazione prevista dalla lettera c) vale a dire della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni reddituali previste per l'ammissione.

Venerdi 13 Maggio 2022

La IV Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 16272 depositata il 28.04.2022, ha stabilito che per i reati di cui all'art. 76, comma 4-ter1 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio, avanzata dalla parte civile, può essere concessa anche in deroga ai limiti di reddito indicati nel medesimo articolo e senza l'allegazione della certificazione del difensore dell'iscrizione nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Avverso il suddetto provvedimento, veniva proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 75,76,79 e 112 del menzionato decreto, oltre all'illogicità delle motivazioni a supporto.

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Catanzaro, rigettava il ricorso proposto da una parte civile, costituitasi in giudizio per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a causa della mancata produzione della certificazione ISEE e dell'autocertificazione attestante l'scrizione del difensore nella lista dei professionisti abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

La ricorrente sottolinea, in ricorso, che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2021,(un approfondimento della decisione è rinvenibile a questo link) ha definitivamente chiarito che l'art. 76 comma 4-ter del d. P. R. n. 115/2002 non è da ritenersi contrario a Costituzione perchè il criterio che porta all'applicazione della norma, non è il reddito ma la condizione di fragilità delle vittime.

Il fine della norma, cioè, è quello di assicurare “un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima e nell'incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità”.

Per la ricorrente, il provvedimento di cui si richiede l'annullamento, contrasterebbe anche con la normativa europea ed in particolare con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che prescrive agli Stati membri di garantire il diritto di difesa dei non abbienti.

La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi sollevati evidenziando che, come si evince dalla norma di cui all'art. 79 comma 1 lett. a) del d. P. R. n. 115/2002, il richiedente l'ammissione al patrocinio, è tenuto all'indicazione delle generalità e dei codici fiscali dei componenti il proprio nucleo familiare ma non anche alla produzione della copia dei documenti di riconoscimento della famiglia anagrafica. Non vi è, altresì, alcuna norma che richieda la produzione dell'autocertificazione dell'avvocato attestante l'iscrizione nel relativo elenco in quanto quest'ultimo è pubblico e agevolmente consultabile anche dal giudice chiamato a valutare i criteri di ammissibilità dell'istanza.

Infine, a parere della Cassazione, anche laddove si vertesse in ipotesi diverse da quelle indicate nel richiamato articolo 76 comma 4-ter, bisognerebbe far riferimento alla recente decisione (n. 46159/2021), con la quale la Corte di legittimità ha precisato che, ai fini della determinazione del limite reddituale per l'ammissione al beneficio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti in nero o derivanti da attività illecite, “senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE”.

La Corte ha, perciò, annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio.

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Note

Reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.16272 2022

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