Rca: la condotta colposa del pedone non esclude la responsabilità dell'investitore.

Rca: la condotta colposa del pedone non esclude la responsabilità dell'investitore.

Con la sentenza n. 8663 del 4 aprile 2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità del veicolo investitore e di onere della prova nell'ipotesi in cui ricorra un concorso di colpa del pedone.

Lunedi 24 Aprile 2017

Nel caso in esame, Il Tribunale di Roma – decidendo in primo grado sulla domanda proposta da A.E., in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore V.M., nonché da F.M., R.M., G.M. ed E.M., per il risarcimento dei danni conseguenti alla morte, a seguito di investimento stradale, del loro congiunto M.M. - dichiarava che la responsabilità del sinistro doveva ascriversi per il 50% al pedone e per il residuo 50% al conducente dell'auto investitrice, P.A

La Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava M.M. esclusivo responsabile del sinistro ( per avere egli repentinamente attraversato la strada davanti all'autobus dal quale era appena sceso, arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati, in un luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia) e, per l'effetto, rigettava la domanda di risarcimento danni, disponendo la restituzione in favore della Compagnia di assicurazione delle somme dalla stessa corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.

Successivamente, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso per revocazione della sentenza del 28 agosto 2014, con la quale era stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto da V.M. ed inammissibile quello proposto da A.E., nonché F., R., G. ed E.M., avverso la sentenza della Corte di Appello, cassava la sentenza di appello, con la seguente motivazione:

a) l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità: è infatti pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno:

b) a tal fine non è sufficiente la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada, e neanche l'anomalia della sua condotta: per la Suprema Corte occorre invece che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra parte, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e dunque il sinistro evitabile:;

c) in particolare, la Corte richiama il principio per cui: "in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, per superare la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente che il conducente provi che l’investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocità essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un’eventuale situazione di pericolo”;

d) nel caso di specie, pertanto, la liceità del sorpasso dell’autobus da parte dell’autovettura, nonché la bassa velocità da essa mantenuta in fase di sorpasso (che però non aveva consentito di evitare l’impatto letale), non possono ritenersi circostanze sufficienti a giustificare la decisione della Corte territoriale, essendo necessario il positivo accertamento che le specifiche circostanze del caso concreto non imponessero al conducente del veicolo di tenere una velocità ancora inferiore (o addirittura di fermarsi), che l’attraversamento da parte del pedone davanti all’autobus fermo fosse ragionevolmente imprevedibile, e che dunque l’investimento non sarebbe stato evitabile mediante una condotta di guida maggiormente prudente, adeguata alla situazione di fatto.

Esito del ricorso per revocazione: cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Roma.

Allegato:

Cass.civ. sentenza n.8663/2017

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