Avvocato indagato spedisce il ricorso senza l'autentica della sua firma: inammissibilità

Avvocato indagato spedisce il ricorso senza l'autentica della sua firma: inammissibilità

La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n.17078 del 5 aprile 2017 indica le modalità e i requisiti di forma necessari allorchè l'atto di impugnazione sia spedito per posta personalmente dall'indagato.

Venerdi 21 Aprile 2017

Nel caso in esame, il Tribunale di Cagliari, sezione specializzata per il riesame, in parziale riforma del decreto emesso dal Gip nei confronti dell'avvocatessa C.O., riduceva la somma sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 314 cod. pen.

Avverso il provvedimento l'avv. C.O. presentava ricorso personalmente C.O., chiedendone l'annullamento.

La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione processuale, dichiara inammissibile il ricorso, evidenziando quanto segue:

a) in tema di impugnazioni, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 583 c.p.p., comma 3, e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), l'atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte e spedito per posta ovvero per telegramma necessita, per la sua ammissibilità, dell'autenticazione della relativa sottoscrizione da parte del notaio, di altra persona autorizzata o del difensore;

b) il difensore non può coincidere con la stessa persona dell'imputato seppure munito dell'abilitazione professionale, giusta il divieto di autodifesa tecnica personale dell'interessato vigente nel nostro sistema processuale;

c) nel caso in esame, l'indagata ha presentato il ricorso personalmente inoltrandolo via posta senza autentica della firma, in violazione dell'art. 583 cod. proc. Pen.: a nulla rileva a tale ultimo fine la circostanza che ella sia avvocato.

Esito: declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna della ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una ulteriore somma di 1.500,00 Euro.

Allegato:

Cass. penale Sez. VI Sentenza del 05/04/2017 n.17078

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