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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente -
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere -
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere -
Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.O., nata il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 19/07/2016 del Tribunale di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessandra Bassi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, sezione specializzata per il riesame, in parziale riforma del decreto emesso il primo giugno 2016 dal Gip del Tribunale di Cagliari nei confronti di C.O., ha ridotto la somma sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 314 cod. pen..
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso personalmente C.O., che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge processuale in relazione all'art. 111 Cost., comma 6, artt. 321 e 125 cod. proc. pen. per avere il Giudice che ha disposto il provvedimento di sequestro riprodotto pedissequamente quanto riportato nella richiesta del pubblico ministero senza svolgere un'autonoma motivazione;
2.2. violazione di legge penale per avere il Gip disposto il sequestro preventivo di una somma di gran lunga eccedente l'ammontare del profitto, commisurato dal P.M. in 281.461,76 Euro, mentre il provvedimento è già stato eseguito nei confronti dei concorrenti per l'ammontare di 349,300,00 Euro;
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Ed invero, in tema di impugnazioni, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 583 c.p.p., comma 3, e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), l'atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte e spedito per posta ovvero per telegramma necessita, per la sua ammissibilità, dell'autenticazione della relativa sottoscrizione da parte del notaio, di altra persona autorizzata o del difensore (Sez. 2, n. 29162 del 09/04/2013, Gorgoni, Rv. 256061; Sez. 1, n. 3344 del 15/01/1995, Natalini, Rv. 200691). ...
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