Quando si può affermare la responsabilità dell'Ente gestore della strada ex art 2051 c.c

Quando si può affermare la responsabilità dell'Ente gestore della strada ex art 2051 c.c

Con l'ordinanza n. 4161 del 13 febbraio 2019 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla responsabilità dell'Ente custode della strada per un sinistro verificatosi in incrocio non assistito da segnaletica.

Giovedi 21 Febbraio 2019

Il caso: F.C. e L.D. convenivano in giudizio davanti al Giudice di pace, Roma Capitale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi per lo scontro tra l'autovettura condotta dalla prima (e di proprietà del secondo) e altra autovettura, all'incrocio tra la via X, percorsa dalla F., e la via Y percorsa dall'auto antagonista.

Secondo gli attori infatti la responsabilità del sinistro era da ascriversi, ex art. 2051 cod. civ., all'amministrazione comunale per non avere ripristinato la segnaletica prima esistente su via Y, che obbligava le auto provenienti da quest'ultima a dare la precedenza ai veicoli procedenti sulla via X.

Sia in primo grado che in grado di appello la domande degli attori veniva rigettata; in particolare il Tribunale, quale giudice di secondo grado, osservava che:

  • parte attrice, in mancanza di diversa segnalazione, era tenuta a osservare le regole generali del codice della strada e in particolare l'obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti da destra e di regolare la velocità in prossimità dell'intersezione;

  • la condotta di guida riferibile al conducente dell'auto antagonista configurava, per l'appellante, imprudenza altrui ragionevolmente prevedibile.

F.C. e L.D. propongono quindi ricorso per Cassazione, lamentando violazione degli artt. 7, 14, 15, 37 e 38 C.d.S.: il tribunale aveva errato nel ritenere che la mancanza del cartello di prescrizione di precedenza non avesse avuto alcuna influenza causale nella determinazione del sinistro.

La Corte di Cassazione, nel respingere le tesi dei ricorrenti, coglie l'occasione per ribadire alcuni principi in materia di responsabilità da cose in custodia ex artl 2051 c.c.:

1) per previsione normativa, il custode risponde del danno "cagionato" dalla cosa che ha in custodia; il danno, di cui si è chiamati a rispondere, deve dunque essere causato dalla cosa;

Da tale previsione si ricavano due corollari:

a) Il primo è l'irrilevanza di ogni profilo comportamentale del responsabile: responsabile del danno cagionato dalla cosa è sì colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, ma il termine non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo; la nozione di custodia cioè non comporta l'obbligo comportamentale del soggetto di controllare la cosa per evitare che essa produca danni: essa non descrive null'altro che la relazione tra un soggetto e la cosa che gli appartiene;

b) il secondo corollario attiene al nesso di causalità: esso deve coinvolgere, con ruolo efficace e diretto, la cosa in custodia; questa, per la sua consistenza materiale e fisica o per la sua conformazione o per le sue anche contingenti condizioni, deve inserirsi nella sequenza causale e non rappresentare mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce in realtà all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori.

2) pertanto, alla luce dei suddetti principi, la Corte osserva che:

- “Nel caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da segnaletica non può a quest'ultimo attribuirsi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si sia in esso verificato; in tal caso, infatti, la cosa in custodia costituisce mero teatro o luogo dell'incidente, mentre la serie causale determinativa dell'evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce. Resta in tale ipotesi configurabile una eventuale responsabilità dell'ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del codice della strada"

- l'assenza di una intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell'ente custode della strada per tali incidenti.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.4161/2019

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