Quando è necessaria la querela di falso per contestare la relata di notifica

Quando è necessaria la querela di falso per contestare la relata di notifica

Con l’ordinanza n. 29974/2017, pubblicata il 13 dicembre 2017, la Corte di Cassazione si è occupata dei casi in cui per contestare la relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario è necessaria la querela di falso e dei casi in cui è sufficiente la sola prova contraria.

Giovedi 15 Marzo 2018

IL CASO: La vicenda nasce dalla querela di falso proposta da un contribuente su due relate di notifica relative a due avvisi di accertamento dell’amministrazione finanziaria e delle sottoscrizioni apparentemente apposte in calce alle suddette relate.

Le sottoscrizioni venivano ritenute apocrife, ma la querela di falso veniva accolta solo parzialmente dal Tribunale, mentre veniva rigettata in secondo grado dalla Corte di Appello, la quale riteneva, conformemente a quanto sostenuto dal Tribunale, che la falsità delle sottoscrizioni non implicasse la falsità delle relate di notifica, in quanto l’efficacia probatoria fidefacente di esse era limitata a quanto il pubblico ufficiale aveva attestato essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, e non invece alla veridicità delle dichiarazione ricevute. Pertanto, avverso la sentenza della Corte di Appello il contribuente proponeva ricorso per Cassazione.

NORMA DI RIFERIMENTO: Articolo 2700 Codice Civile – Efficacia dell’atto pubblico

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento gli Ermellini, ritenendo corretto il ragionamento dei giudici di merito, hanno rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato ed hanno analizzato i casi in cui la relata di notifica deve essere contestata con la querela di falso ed i casi in cui è possibile procedere solo con la semplice prova contraria.

Secondo i giudici di legittimità, come più volte affermato dalla stessa Corte di Cassazione, la relazione dell'ufficiale notificante non fornisce la prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato, ma solo ciò che è avvenuto o compiuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco;

  1. Fanno fede fino a querela di falso:

  1. le attestazioni inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario; (Cass. 29 marzo 2016, n. 6046; Cass. 5 dicembre 2012, n. 21817;

  2. le attestazioni di mancato rinvenimento del legale rappresentante della società presso la sede con conseguente consegna dell'atto a persona qualificatasi come addetta alla ricezione;

  3. le attestazione del compimento di tutte le formalità prescritte (  Cass. 22 febbraio 2010, n. 4193);

  4. l'attestazione con cui l'ufficiale notificante dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma (Cass. 18 settembre 2003, n. 13748,  Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860);

  1. Fanno fede fino a prova contraria , dove la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso:

  1. le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato (Cass. 1 giugno 1999, n. 5305);

  2. il contenuto intrinseco delle notizie apprese dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare (Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860);

  3. l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario (Cass. 8 agosto 2013, n. 19021);

  4. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass. 17 dicembre 2014, n. 26501; Cass. 12 marzo 2012, n. 3906; Cass. 11 aprile 1996, n. 3403);

  5. l’effettività della sede della società destinataria o la qualità della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte (Cass. 11 aprile 2000, n. 4590);

  1. le enunciazioni relative ai rapporti tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato.

Creazione guidata della relata di notifica via PEC

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 29974 del 13/12/2017

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