Per l'inversione dell'onere della prova necessaria la taratura periodica dell'autovelox

Per l'inversione dell'onere della prova necessaria la taratura periodica dell'autovelox

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5227/2018 chiarisce a quali condizioni il rilevamento tramite autovelox possa ritenersi affidabile, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'opponente.

Giovedi 15 Marzo 2018

Il caso: l'avv. B. proponeva avanti al GdP opposizione ai sensi del D.P.R. n. 285 del 1992, art. 205 avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui gli era stata comminata la sanzione amministrativa di Euro 307,50, relativa al verbale di accertamento della Polizia Stradale con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata mediante apparecchiatura autovelox.

Il Tribunale in sede di gravame accoglieva l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura avverso la sentenza del GdP: nel merito, il giudice dell'appello riteneva che le apparecchiature elettroniche di rilevazione dei limiti di velocità non dovessero essere sottoposte alle procedure di taratura previste dalla L. 11 agosto 1991, n. 273.

L'avv. B. propone ricorso per Cassazione, deducendo  violazione e la falsa applicazione della L 11 agosto 1991 n. 273 , del D.M. 15 maggio 2005, n. 1123, art. 4, delle norme internazionali UNI 30012, UNI 10012 e delle raccomandazioni OIML D19 e D20, ove prevedono la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità: per il ricorrente:

  • dalla cornice normativa nazionale e comunitaria richiamata si desume l'obbligo, posto a carico della P.A., di effettuare la taratura periodica di tutti gli strumenti di misurazione, nozione, questa, da ritenersi comprensiva delle apparecchiature autovelox;

  • di conseguenza, per garantire l'affidabilità dei risultati di rilevazione dell'apparecchio - e la fondatezza dell'accertamento amministrativo con tali modalità - non sarebbe sufficiente la mera omologazione del mezzo, ma sarebbe necessaria la taratura periodica del dispositivo con specifica segnalazione del'avvenuto adempimento nel verbale di contestazione.

    La Cassazione, nel ritenere fondata la doglianza, osserva che:

    a) la Corte costituzionale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 45 C.d.S., comma 6, per contrasto con l'art. 3 Cost. , con sent. n. 113/2015, ha rilevato come “l'assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l'affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità;

    b) in particolare, per la Consulta qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione;

    c)  la tutela dei cittadini sotto il profilo probatorio viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare (onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell'accertamento) il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura: tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione proprio nel carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono alle prestazioni di quest'ultimo;

    d) proprio la verifica costante di tale affidabilità rappresenta il fattore di contemperamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato.

    Alla luce della sentenza della Consulta, la Cassazione conclude che “ la taratura dell'apparecchiatura risulta necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell'avvenuto adempimento il rilevamento può presumersi affidabile, con conseguente onere dell'opponente di contestare la cattiva fabricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo”

    Esito: La causa pertanto viene rinviata al giudice d'appello, il quale dovrà accertare se sono state effettuate le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

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Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 2, Ordinanza 5227 del 06/03/2018

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