Poteri del singolo condomino regolarmente convocato se manca la convocazione di altri condomini

Poteri del singolo condomino regolarmente convocato se manca la convocazione di altri condomini
Martedi 18 Aprile 2017

Il condomino regolarmente convocato all’assemblea può impugnare la delibera condominiale per l’omessa convocazione di alcuni condomini?

Della questione si è occupata recentemente la Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile – con la sentenza n. 8520/2017, depositata in data 31 marzo 2017.

L’assemblea condominiale non può deliberare se tutti i condomini non sono stati regolarmente convocati. Questo è quanto prevede il sesto comma dell’art. 1136 codice civile.

Con la sentenza n. 4806/2005, la Cassazione a Sezione Unite ha risolto la questione relativa alla nullità o annullabilità della delibera assembleare assunta in presenza dell’omessa convocazione anche di un solo condomino, statuendo che “ la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullita', ma l'annullabilita' della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - e' valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio”.

IL CASO: l’originario proprietario di alcune abitazioni vendeva una parte degli stessi ad altri soggetti. L’avvenuta vendita veniva comunicata al condominio. Nonostante l’avvenuta comunicazione il Condominio aveva continuato ad imputare il pagamento delle spese condominiali dell’intera unità immobiliare all’originario proprietario. La delibera condominiale veniva impugnata da quest’ultimo. Il Tribunale accoglieva l’impugnazione e dichiarava la nullità della delibera condominiale. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello il Condominio. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, annullava la delibera assembleare impugnata. Il Condominio proponeva ricorso per Cassazione, deducendo fra l’altro la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 cpc) per avere la Corte di Appello omesso di dichiarare inammissibile per difetto di legittimazione attiva la domanda di annullamento della delibera assembleare proposta dell’attore per mancata convocazione di altri condomini.
LA DECISIONE: La Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, dichiarati assorbiti gli altri, cassato la sentenza impugnata senza rinvio e stante la peculiarità della fattispecie esaminata ha compensato le spese dell’intero giudizio.

Con la sentenza in commento i Giudici di Legittimità hanno osservato che:

1.come già affermato in altre sentenze della stessa Corte di Cassazione, l’omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall’assemblea trovando applicazione in materia l’art. 1441 codice civile, secondo il quale l’annullamento può essere demandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge;
2. conseguentemente il condomino convocato non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini.

RISPOSTA AL QUESITO: secondo la sentenza in commento, il condomino regolarmente convocato per l’assemblea condominiale non può impugnare la delibera condominiale per omessa convocazione di altri condomini in quanto l’annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge.

Allegato:

Cass. civile Sez. II Sentenza del 31/03/2017 n.8520

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