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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente -
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3949/2013 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI FASSA 54, presso lo studio dell'avvocato FRANCO FELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA RITA FELLI;
- ricorrente -
contro
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 19, presso lo studio dell'avvocato PAOLO SAOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE D'IPPOLITO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5595/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l'Avvocato FELLI Franco, difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi al ricorso e alla memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. - B.A. convenne in giudizio il Condominio dell'edificio sito in (OMISSIS), chiedendo la declaratoria di nullità della deliberazione assembleare del 27.4.2000, per avere l'amministratore del condominio omesso di inviare l'avviso di convocazione dell'assemblea agli acquirenti di alcune delle unità immobiliari che l'attore aveva veduto a terzi ricavandole dall'originario unico locale seminterrato (in particolare, dall'originario unico locale aveva ricavato due appartamenti e cinque garage, alienando un appartamento e un garage) e per avere continuato ad imputare ad esso attore - nonostante la comunicazione dell'avvenuta vendita - le spese condominiali relative all'intera originaria unità immobiliare. ...
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