La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3203 del 10 febbraio 2021 si pronuncia in merito alla ammissibilità di una rivisitazione dell'assegno a carico del genitore non collocatario in caso di mantenimento diretto dei figli.
Venerdi 12 Febbraio 2021 |
Il caso: La Corte d'appello di Venezia - nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la richiesta di Tizio di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori, nate dall'unione more uxorio con Caia, con collocamento delle stesse presso di sé (domanda in seguito rinunciata) ovvero, in subordine, di riduzione del mantenimento,fissato originariamente in € 750,00/820,00 mensili - confermava la decisione di primo grado, che aveva mantenuto la collocazione prevalente delle figlie minori presso la madre, con diversa determinazione delle modalità di frequentazione e soggiorno delle stesse presso il padre (essenzialmente, due pomeriggi infrasettimanali, weekend alternati con due pernottamenti,metà delle vacanze natalizie, pasquali e di carnevale, quindici giorni di vacanze estiva), e aveva però ridotto il contributo al mantenimento a carico del padre ad € 380,00 mensili per il periodo scolastico (essendo le minori iscritte ad educandato statale, in regime di convitto) ed ad € 700,00 mensili per il periodo estivo, disponendo il mantenimento diretto delle figlie da parte del padre nel periodo in cui le figlie stavano presso di lui.
La Corte d'appello motivava la decisione rilevando che la riduzione del contributo si poteva giustificare con l'ampliamento del diritto di visita del padre e con il regime di mantenimento diretto della prole, non trascurando il fatto che le minori vivevano molte ore in un educandato.
La madre ricorre in Cassazione, che, nel respingere il ricorso, rileva quanto segue:
a) l'art.337 quinquies c.c., contempla la possibilità per ogni genitore di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e modalità del contributo;
b) ne consegue che Tizio aveva il pieno diritto di chiedere, in considerazione anche delle diverse esigenze e necessità delle figlie conseguenti alla loro crescita, una modifica delle condizioni di frequentazione delle figlie minori e la modifica anche delle disposizioni relative alla misura del contributo al loro mantenimento, che è stata richiesta anche sulla base di una diminuita capacità reddituale del medesimo, rimasta indimostrata;
c) peraltro la suddetta richiesta è stata accolta, tenuto conto della rimodulazione del diritto di visita e frequentazione delle minori da parte del padre e del relativo obbligo di mantenimento diretto durante i suddetti periodi.