Sì al pignoramento presso terzi delle somme dovute dai singoli al Condominio per contributi condominiali

Sì al pignoramento presso terzi delle somme dovute dai singoli al Condominio per contributi condominiali

Con la sentenza n. 12715 del 14 maggio 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità per il creditore del condominio di procedere al pignoramento dei crediti che il condominio stesso vanti nei confronti dei singoli condomini a titolo di oneri condominiali.

Mercoledi 22 Maggio 2019

Il caso: T.B. agiva in via esecutiva nei confronti del Condominio A.M.B. di.... (CT), procedendo al pignoramento dei crediti da quest'ultimo vantati nei confronti di alcuni condòmini per contributi, in base a una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio di cognizione.

Il Condominio e uno dei condomini terzo pignorato, A.P., proponevano due opposizioni all'esecuzione, che venivano rigettate sia in primo che in secondo grado.

Sia il Condominio che il terzo pignorato ricorrono in Cassazione, deducendo, tra i vari motivi, violazione del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali e del principio di indisponibilità delle somme dovute per quote, quali principi informatori della specifica disciplina.

La Corte, pur ritenendo inammissibili entrambi i ricorsi, ritiene di dover affrontare comunque la questione nel merito e al riguardo osserva che:

  • secondo i principi generali (artt. 2740 e 2910 c.c.), mediante l'espropriazione forzata è possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, inclusi i crediti;

  • affinché l'espropriazione dei crediti vantati dal condominio verso i singoli condòmini per contributi sia legittima, è quindi sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condò- mino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali;

  • è innegabile che sia configurabile sul piano sostanziale un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali: ciò è confermato dal fatto che una espressa disposizione normativa, l'art. 63 disp. att. c.c. prevede che l'amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo condòmino per il pagamento dei suddetti contributi (in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea);

  • essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del condominio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli condòmini, laddove esista altresì un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio (sempre rappresentato dall'amministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito può essere espropriato dal creditore del condominio, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione forzata non può che svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss..;

  • tale conclusione non viola il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali, in quanto il suddetto principio implica che l'esecuzione contro il singolo condòmino non possa avere luogo per l'intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso;

    Alla luce delle suddette argomentazioni, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: «il creditore del condominio che disponga di un titolo esecuti vo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, in tal caso nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.».

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.12715/2019

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