L' esiguità della velocità eccedente i limiti e le buone circostanze di tempo e luogo possono escludere la sanzione amministrativa?
A tale quesito ha dato risposta negativa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12629 del 13 maggio 2019.
Il caso: Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione proposta da G.S. al verbale di contestazione della violazione dell'art. 142, comma 8, cod. strada, rilevata con apparecchio autovelox; il Tribunale confermava la decisione sul rilievo che, data l'esiguità della velocità eccedente (26 km/h, a fronte del limite di 50 km/h) e le circostanze di tempo e luogo (orario di traffico scarso e strada ampia e rettilinea), il superamento del limite di velocità non aveva posto in pericolo concretamente il bene protetto, e cioè l'incolumità pubblica e privata.
Il Comune ricorre in Cassazione contestando il riconoscimento, da parte dei giudici del merito, della buona fede del trasgressore, a fronte della presunzione di colpa gravante sul predetto, e la mancanza di prova degli elementi "positivi" idonei a superare tale presunzione.
La Suprema Corte, nel ritenere fondata la doglianza, osserva che:
per la configurabilità dell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 I. n. 689 del 1981, è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa;
la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa;
che, pertanto, da un lato non è ammissibile il giudizio di "pericolosità in concreto" della condotta del trasgressore, e, dall'altro lato, l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
Cassazione civile ordinanza n.12629/2019