Nel pignoramento presso terzi di crediti è ammissibile l’istanza di conversione ex art. 495 c.p.c.? In caso affermativo è possibile ammettere il debitore alla rateizzazione della somma dovuta?
La questione è stata affrontata recentemente dal Tribunale di Milano con una ordinanza pubblicata il 17 maggio 2017.
Lunedi 3 Luglio 2017 |
IL CASO: Nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzi, il debitore depositava l’istanza di conversione del pignoramento, versando il quinto della somma precettata. Contestualmente all’istanza di conversione, il debitore chiedeva la rateizzazione del pagamento delle somme dovute. Alla prima udienza, il creditore procedente depositava la dichiarazione del terzo pignorato che era parzialmente positiva e si opponeva sia alla conversione del pignoramento sia alla rateizzazione delle somme.
LA DECISIONE: Ai sensi del primo comma dell’art. 495 cpc. “ prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese”.
Il quarto comma della stessa disposizione statuisce che: “ Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza puo' disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore”.
Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato ammissibile la domanda di conversione nel pignoramento presso terzi di crediti, mentre ha dichiarato inammissibile la rateizzazione delle somme dovute sulla scorta delle seguenti osservazioni:
1. Il legislatore ha inserito l’art. 495 cpc immediatamente dopo la formulazione dell’art. 494, nel chiaro intento di consentire al debitore di trovare un’alternativa al pignoramento onde ottenere l’integrale esdebitamento e il pieno soddisfo delle ragioni del creditore;
2. Infatti il debitore, al fine di evitare il pignoramento ha la possibilità di versare nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede oltre alle spese oppure attraverso la sostituzione dell’oggetto del pignoramento con una somma di denaro pari all’importo del credito aumentato di due decimi;
3. In alternativa, qualora il debitore non avesse usufruito delle suindicate opportunità, al fine di evitare che il compendio pignorato venga venduto all’asta, può depositare l’istanza di conversione ai sensi dell’art. 495 c.p.c.
4. Quest’ultimo articolo al quarto comma prevede espressamente la possibilità del debitore di rateizzare i pagamenti solo nel caso in cui il pignoramento ha per oggetto beni immobili o beni mobili.
5. La ratio dell’art. 495 cpc che prevede la rateizzazione della somma dovuta sembra quella di contemperare l’esigenza del creditore alla piena e pronta soddisfazione del credito e quella del debitore a conservare il bene pignorato;
6. Nel pignoramento presso terzi che ha per oggetto soltanto crediti, la suddetta ratio non è ravvisabile in quanto vi è già una somma liquida ed esigibile che va assegnata al creditore.