Condominio: si al bed & breakfast se non si prova il periculum in mora

Condominio: si al bed & breakfast se non si prova il periculum in mora

Il Giudice, pur se previsto dal regolamento condominiale, non può inibire l'attività di bed & breakfast se manca la prova del periculum in mora – Commento all'Ordinanza Collegiale del Tribunale di Milano depositata il 10.2.16

Venerdi 30 Giugno 2017

Per la richiesta di un provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c. allo scopo di far cessare l'attività recettizia, occorre che il ricorrente fornisca piena prova del potenziale pericolo per la tranquillità e sicurezza degli altri condomini.

Un condominio proponeva ricorso cautelare nei confronti di una propria condomina proprietaria di un appartamento adibito a bed & breakfast dal proprio locatario, anch'egli chiamato in giudizio; asseriva l'amministratore che tale attività – peraltro vietata dal Regolamento condominiale – aveva provocato una menomazione della tranquillità e della sicurezza dei condomini data dal continuo via vai, ad ogni ora del giorno e della notte, di soggetti terzi.

La convenuta proprietaria eccepiva una propria carenza di legittimazione passiva poiché l'attività era gestita dal locatario ed, in ogni caso, insieme a questi, riteneva non provato dal ricorrente l'imprescindibile requisito del periculum in mora che, a sua volta, non ravvisato dal Giudice di prime cure, incanalava l'esito dell'azione giudiziaria proposta in un provvedimento di rigetto, successivamente reclamato innanzi al Tribunale in composizione collegiale.

Il Collegio, quindi, pur confermando che il regolamento condominiale del reclamante vietasse l'affitto di camere, non ha ritenuto sufficiente la circostanza per difetto di prova del pregiudizio imminente ed irreparabile che deve essere a fondamento dello strumento cautelare; ed infatti secondo il Collegio tale pregiudizio non può essere insito nel solo fatto che l'attività sia inibita ma deve essere sistematicamente provato.

A tal proposito, il Giudice di prime cure aveva ben messo in risalto come, tenuto anche conto delle modeste dimensioni dell'appartamento, delle modalità operative in cui l'attività veniva svolta ed anche del complessivo stato dei luoghi, fosse radicalmente da escludere un'effettiva e concreta messa in pericolo della tranquillità e della sicurezza degli alti condomini; in definitiva la difesa di parte reclamante desumeva la sussistenza del periculum in mora dalla mera violazione della disposizione di natura regolamentare quasi si trattasse di una circostanza in re ipsa.

Il Collegio, però, ha ribadito come il necessario requisito del periculum in mora che, insieme al fumus boni iuris, rendono concedibile il provvedimento inibitorio, debba essere provato da chi lo invoca; in difetto, nel caso di specie, il reclamante è stato anche condannato alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.

Allegato:

Tribunale Milano ordinanza 10 febbraio 2016

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