La L. 296/2021, com'è noto, ha modificato l'art. 543 c.p.c., che disciplina il pignoramento presso terzi, introducendo due commi, che impongono al creditore ulteriori adempimenti nei confronti del debitore e del terzo pignorato.
In particolare, le nuove disposizioni prevedono che:
a) il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione;
b) la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento;
c) qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso;
d) in ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
N.B.: Ad oggi sono stati sollevati dubbi sulle modalità di notifica/comunicazione dell'avviso: al di là del discutibile maggiore aggravio di cui si onera il creditore, dal dettato normativo non si comprende se l'avviso debba essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario oppure se soddisfi l'incombente l'invio da parte del creditore di una raccomandata a/r al terzo pignorato e al debitore.
Si auspica un chiarimento da parte del legislatore.