La Cassazione chiarisce a chi va contestata la violazione al Cds commessa da un minore.

La Cassazione chiarisce a chi va contestata la violazione al Cds commessa da un minore.

Con l'ordinanza n. 19619/2022 la Corte di Cassazione fa chiarezza in merito al soggetto a cui deve essere contestata con apposito verbale la violazione al codice della strada commessa da un minore.

Mercoledi 13 Luglio 2022

Il caso: Il tribunale rigettava l'appello di Mevia avverso la sentenza che aveva, a sua volta, respinto l'opposizione proposta dalla stessa nei confronti del verbale della polizia stradale che, a fronte di un fatto commesso dal figlio minore Caio, aveva indicato quale trasgressore quest'ultimo e non, invece, come avrebbe dovuto fare, i genitori esercenti la potestà sul medesimo.

Il tribunale, in particolare, osservava che:

- in tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione;

- pertanto, l'indicazione quale trasgressore del figlio minore dell'appellante e non di quest'ultima non aveva cagionato alcuna violazione del diritto di difesa della stessa, peraltro neppure allegata, emergendo per tabulas che il verbale di contestazione in questione era stato notificato a Mevia in qualità di obbligata in solido in quanto esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nonché trasgressore.

Mevia ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondata l'impugnazione, osserva che:

a) in caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma dell'art. 2 della I. n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada ai sensi dell'art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;

b) ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo;

c) la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.19619 2022

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