Il Tribunale di Torino, Sezione VII, con l'ordinanza del 22 marzo 2016 conferma il proprio orientamento, già espresso nell'ordinanza dell'11 giugno 2015, in tema di deposito telematico di un atto con l'indicazione errata del numero di ruolo.
Lunedi 2 Maggio 2016 |
Il caso: il ricorrente deposita la memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c. il giorno stesso della scadenza del termine, indicando un numero di R.G. errato; il giorno stesso riceve un messaggio dalla cancelleria che lo informa che il deposito non ha avuto esito positivo a causa del numero di ruolo non valido.
Il ricorrente legge i messaggio solo la mattina successiva, e provvede quindi ad effettuare nuovamente il deposito con l'indicazione del numero di ruolo corretto, quando però il termine è già scaduto; a questo punto fa istanza di rimessione in termini.
Il Tribunale rigetta l'istanza osservando che:
- l'indicazione di un numero di ruolo errato da parte del depositante non rientra tra le cause di decadenza non imputabili alla parte ex art. 153, comma 2, c.p.c., in quanto trattasi di errore o svista ascrivibile al depositante e rimediabile con l'impiego dell'ordinaria diligenza e non costituisce certamente causa estranea alla sua volontà(cfr. Cass. 21794/2015 );
- l'art. 14 commi 7 e 8 delle “Specifiche tecniche previste dall'art. 34 comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia del 21/02/2011 n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione” e succ. mod. prevede che l'indicazione di un numero di ruolo errato deve essere considerato come “ERROR” e quindi come “anomalia bloccante lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito”;
- l'indicazione di un numero di ruolo errato è proprio uno dei casi in cui tale accettazione non sia possibile, in quanto la cancelleria non conosce il fascicolo corretto in cui inserire l'atto, e quindi in tale ipotesi la cancelleria non è tenuta a forzare l'accettazione del deposito, potendo limitarsi a rifiutare il deposito e a comunicarne l'esito negativo;
- nel caso in esame, la cancelleria ha comunicato al ricorrente l'esito negativo del deposito il giorno stesso, quando era ancora pendente il termine per il deposito, così il ricorrente avrebbe potuto provvedere al tempestivo deposito: non ha alcun rilievo peraltro la circostanza della lettura del messaggio il giorno successivo, in quanto è onere della parte depositante verificare l'esito dei depositi effettuati e controllare le comunicazioni della cancelleria.